Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9871 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9871 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di INDIRIZZO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:
i motivi prospettati in relazione alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 651 e cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riprodutti di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argome giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, per la prima fattispecie, e pag. 5, per la seconda);
in punto di trattamento circostanziale e di trattamento sanzionatorio la sentenz impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa se (pagg. 6 e 7);
la censura diretta a contestare la compiutezza della motivazione quanto all’aumento per la continuazione disposto per il reato satellite è manifestamente infondata, atteso che, sul punt la sentenza impugnata non merita censure perché adeguatamente argomentata anche considerando il portato minimale dell’aumento decretato (pag. 8);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026.