Oltraggio a pubblico ufficiale: quando il ricorso non basta
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è una fattispecie che mira a tutelare non solo la persona fisica del funzionario, ma anche il prestigio dell’istituzione che egli rappresenta durante l’esercizio delle sue funzioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile impugnare una condanna per questo reato, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
Il caso analizzato dalla Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino da parte della Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 341 bis cp. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, l’errata valutazione della responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena irrogata, aggravata dalla recidiva.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente il contesto in cui si erano svolti i fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come tali censure fossero dirette a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova, operazione che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e che è preclusa alla Cassazione se la motivazione precedente risulta logica e coerente.
Limiti del ricorso e conseguenze processuali
Quando un ricorso si limita a riproporre doglianze già ampiamente analizzate e disattese nel grado precedente, viene dichiarato inammissibile. Nel caso dell’oltraggio a pubblico ufficiale in esame, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse dato adeguato conto delle prove e delle scelte sanzionatorie, rendendo il giudizio di merito non censurabile.
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità comporta conseguenze pecuniarie non trascurabili, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza risiedono nell’impossibilità di sottoporre al vaglio della Cassazione questioni di puro fatto o valutazioni discrezionali del giudice di merito, qualora queste siano supportate da un ragionamento giuridico corretto e privo di vizi logici. La Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano risposto puntualmente a ogni contestazione difensiva, giustificando con rigore il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva, basandosi sulle emergenze processuali acquisite durante il dibattimento.
le conclusioni
In conclusione, la decisione conferma la linea dura della giurisprudenza nei confronti di chi tenta di eludere le condanne per oltraggio a pubblico ufficiale attraverso ricorsi meramente ripetitivi. La pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare reali violazioni di legge, anziché limitarsi a sollecitare un riesame dei fatti già cristallizzati nei gradi di merito. La condanna definitiva non solo conferma la sanzione penale, ma aggrava il carico economico per il ricorrente a causa delle spese accessorie derivanti dall’inammissibilità del ricorso.
Cosa accade se il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è considerato ripetitivo?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile poiché non è consentito richiedere un nuovo esame dei fatti già valutati correttamente dai giudici di merito.
Quali sanzioni accessorie rischia chi perde un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della pena principale, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
È possibile ottenere le attenuanti generiche per il reato di oltraggio in Cassazione?
No, la valutazione sulle attenuanti spetta al giudice di merito e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione del diniego è totalmente illogica o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8890 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8890 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte con l’unico ma complesso motivo non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto dirette a replicare doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai tratti costitutivi , anche soggettivi, del reato ex art. 341 bis cp ascritto al ricorren riscontrati nella specie, sia in relazione al trattamento punitivo irrogato nelle sue implicazioni connesse al diniego delle generiche, alla conferma della recidiva e alla misura della pena comminata, tutti aspetti affrontati dando adeguato conto delle relative scelte adottate così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025