Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME RosarioCOGNOME nato a Palermo il 23.07.1966
avverso la sentenza del 16/05/2024 emessa dalla Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di NOME COGNOME per oltraggio continuato a diversi pubblici ufficiali (capi 1, 2 e 3) dichiarando la prescrizione per il delitto di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il proprio difensore, deducendo, con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la responsabilità penale dell’imputato per i delitti contestati era stata pronunciata in assenza di prove.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto è inammissibile per genericità.
La censura relativa alla violazione delle norme di legge e all’assenza delle prove delle diverse condotte di oltraggio contestate a NOME COGNOME è priva di qualsiasi confronto con il complesso delle argomentazioni esposte, in modo puntuale e completo, dalla Corte distrettuale.
Nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado, emessa con il rito abbreviato, la pronuncia impugnata ha ricostruito la vicenda storico-fattuale oggetto di esame, richiamando gli accertamenti della polizia municipale di Palermo che in diversi giorni (15, 17 e 18 aprile 2019) il cui personale aveva verificato che NOME COGNOME svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo e ad ogni verifica, non tollerando i controlli degli operanti, l’imputato li oltraggiava gravemente sulla pubblica via e alla presenza di più persone.
A fronte di questi elementi, il ricorso si limita a doglianze apodittiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata nei termini indicati.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
La Consigliera estensora