Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili:
lette le conclusioni della parte civile, AVV_NOTAIO, che chiesto che i ricorsi siamo dichiarati inammissibili o comunque rigettati, allegando nota-spese; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 10 maggio 2023, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli art.
110 e 341-bis cod. pen., per aver offeso, in concorso traloro, in luogo pubblicp ed in presenza di altre persone l’onore ed il prestigio di due carabinieri, intervenuti per sedare una rissa in una discoteca.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione il comune difensore degli imputati, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. della “presenza di terzi”
La Corte di appello ha travisato i fatti, ritenendo che molti avventori del locale avessero pienamente sentito le urla denigratorie e volgari degli imputati.
Dall’incarto processuale invece non emerge tale circostanza.
I Giudici di merito non hanno considerato che l’allontanamento dei pochi avventori ancora presenti nel parcheggio era dovuto anche all’ora tardissima di chiusura del locale (01.40) e non certo per l’allarme e la paura delle persone mai identificate dai carabinieri.
Inoltre, le stesse persone offese avevano escluso la presenza nelle vicinarze di avventori nel parcheggio.
La mera presenza di terzi in ogni caso non può soddisfare il requisito normativo dalla concreta ed effettiva percezione da parte dei terzi delle espressioni ingiuriose.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e le parti priva hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
i ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
Le censure dei ricorrenti muovono infatti dall’errata premessa in diritto, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341 cod. pen., sia necessario dimostrare che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano state effettivamente udite da terzi presenti.
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel ritenere invece sufficiente la “possibilità” di tale circostanza, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la
prestazione del pubblico ufficiale, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (tra tant Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).
Quanto poi alla effettiva presenza di terzi al momento dei fatti, va evidenziato che la Corte di appello, nel rispondere ad analoga censura sollevata con l’appello, ha indicato le prove – già, tra l’altro, illustrate in primo grado – dal quali era emersa tale presenza, con la conseguente infondatezza della prospettazione difensiva.
I verbalizzanti in particolare avevano riferito che “vi erano tante persone nel parcheggio” al momento dei fatti, tanto che era intervenuta una compagine di ben otto unità di carabinieri, dopo la richiesta del capo della sicurezza della discoteca, e che queste persone si erano allontanate, man mano, proprio per il tono elevato delle frasi pronunciate dagli imputati, che evidentemente aveva creato una situazione di allarme e paura.
Rispetto a tale accertamento, le censure avanzano precluse censure di merito, volte a ricostruire diversamente i fatti.
Questa Corte ha da tempo e costantemente escluso che sia deducibile nel giudizio di legittimità il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per la Cor di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
Parimenti preclusa è la deducibilità in sede di legittimità del vizio del travisamento della prova nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, fatto salvo il caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato “per la prima volta” introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).
In ogni caso, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile (tra le tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).
Ebbene, i ricorrenti, lungi dall’attenersi a tali consolidate coordinate interpretative, hanno offerto una complessiva rilettura del materiale probatorio, per escludere la presenza di avventori nel parcheggio dove avvennero i fatti.
Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somnnc-he,
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
Non deve invece essere disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, in quanto la relativa richiesta è stata depositata con le conclusioni scritte tardivamente (solo con e-mail del 25 settembre 2024), così da non consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2024.