Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Basta la Possibilità che le Offese Siano Udite
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è una questione delicata che tocca il confine tra la libertà di espressione e il rispetto per le istituzioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11241/2024) ha fornito un chiarimento cruciale: non è necessario che qualcuno abbia effettivamente sentito le offese, è sufficiente la semplice potenzialità che ciò potesse accadere. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un cittadino veniva condannato per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale. Non accettando la decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del suo ricorso si basava sulla tesi che, per integrare il reato, le espressioni offensive avrebbero dovuto essere state concretamente udite dalle persone presenti al momento del fatto, circostanza che, a suo dire, non si era verificata.
La Decisione della Corte sull’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che l’elemento costitutivo del reato non risiede nell’effettiva percezione delle offese da parte di terzi, ma nella loro potenziale udibilità. Questo orientamento consolida una giurisprudenza già esistente e rafforza la tutela del prestigio e del sereno operato della Pubblica Amministrazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che la norma che punisce l’oltraggio a pubblico ufficiale mira a proteggere non solo l’onore del singolo funzionario, ma anche il corretto e indisturbato svolgimento delle funzioni pubbliche. La ragione di questa interpretazione è profonda: la semplice possibilità che le offese vengano sentite da altri è di per sé un “aggravio psicologico” per il pubblico ufficiale. Questo lo disturba mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli percepire un ambiente ostile e avverso, che va oltre le normali difficoltà del suo lavoro. Tale situazione può compromettere la sua prestazione e ledere l’immagine e l’autorità della Pubblica Amministrazione che rappresenta. Pertanto, è la potenzialità del danno, e non il suo effettivo verificarsi tramite l’ascolto di terzi, a essere penalmente rilevante. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio legale di notevole importanza pratica. Chiunque rivolga espressioni offensive a un pubblico ufficiale (come un agente di polizia, un controllore, un medico di pronto soccorso) mentre è in servizio e in un luogo pubblico o aperto al pubblico, alla presenza di altre persone, rischia una condanna per oltraggio. Non sarà una difesa valida sostenere che nessuno ha effettivamente sentito le offese. La legge considera sufficiente il fatto che le parole potessero essere udite, poiché ciò crea un clima di intimidazione e delegittimazione che ostacola il corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche.
È necessario che le offese a un pubblico ufficiale siano state effettivamente sentite da altre persone per commettere il reato di oltraggio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è richiesto che le espressioni offensive siano state udite dai presenti; è sufficiente che avessero la potenzialità di esserlo.
Perché la sola possibilità che le offese vengano udite è sufficiente per integrare il reato?
Perché questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico per il pubblico ufficiale, che può compromettere la sua prestazione e disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio in condizioni avverse per lui e per la pubblica amministrazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
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