Oltraggio a pubblico ufficiale: basta il rischio di essere uditi
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale rappresenta una tutela fondamentale per il decoro e l’efficienza della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto cruciale riguardante la percezione delle offese da parte di terzi, consolidando un orientamento rigoroso a tutela della funzione pubblica.
Il caso e la contestazione di oltraggio a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino condannato nei gradi di merito per aver rivolto espressioni ingiuriose a un pubblico ufficiale durante l’espletamento delle sue funzioni. La difesa sosteneva che, affinché si configurasse il reato, le offese avrebbero dovuto essere necessariamente udite dalle persone presenti sul luogo. Secondo questa tesi, la mancanza di una prova certa dell’effettivo ascolto da parte di terzi avrebbe dovuto far cadere l’accusa.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha ribadito che la norma incriminatrice mira a proteggere non solo l’onore del singolo funzionario, ma soprattutto il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, che non deve essere turbata da condotte irriguardose capaci di creare un clima di ostilità o pressione psicologica.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive siano pronunciate in condizioni tali da poter essere udite dai presenti. Non è richiesta la prova che qualcuno abbia effettivamente percepito il contenuto delle parole. Questa potenzialità è considerata di per sé un aggravio psicologico per il pubblico ufficiale, il quale si trova a operare in condizioni avverse che possono compromettere la serenità e l’efficacia della sua prestazione professionale. Il disturbo arrecato mentre il soggetto compie un atto del suo ufficio è l’elemento centrale che giustifica la sanzione penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la soglia di punibilità per l’oltraggio a pubblico ufficiale è anticipata al momento in cui l’offesa viene proferita in pubblico o in luogo aperto al pubblico, purché vi sia la possibilità di percezione esterna. Chi contesta l’autorità con toni ingiuriosi si espone dunque a pesanti conseguenze legali, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile, al versamento di una somma significativa in favore della Cassa delle Ammende, quantificata nel caso di specie in tremila euro.
È necessario che i testimoni sentano chiaramente le offese per condannare qualcuno per oltraggio?
No, la giurisprudenza stabilisce che è sufficiente la mera possibilità che le espressioni offensive siano udite dai presenti per integrare il reato.
Perché la legge punisce anche la semplice possibilità che altri sentano l’offesa?
Perché il rischio che terzi percepiscano l’insulto crea una pressione psicologica sul pubblico ufficiale che ne disturba il lavoro e il prestigio della funzione esercitata.
Cosa accade se si presenta un ricorso in Cassazione ritenuto manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39669 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39669 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale dzrio essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
liere estensore
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