Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10213 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10213 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA NOME nato a IGLESIAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce l’erronea applicazione dell’art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto non sarebbe sussistente la presenza di più persone non coinvolte nell’azione e, dunque, non vi sarebbe la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del potenziale recepimento dell’offesa da parte di terzi;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto propone una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che, in tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 – 01);
Rilevato che, dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello nella ricostruzione del fatto, risulta che gli amici degli imputati, pur manifestando il loro dissenso nei confronti delle forze di polizia che hanno sanzionato gli imputati, non hanno concorso nelle offese all’onore e al prestigio dei pubblici ufficiali e, dunque, hanno effettivamente percepito le espressioni oltraggiose quali terzi;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parti civili, in quanto le stesse non hanno effettivamente esplicato, anche solo attraverso la memoria scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissib4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.