Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24975 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24975 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOMENOME nata a Salerno il 20/07/1968
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno dello 08/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 14 maggio 2024 nella parte in cui affermava la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di oltraggio a lei ascritto.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto , per il tramite del difensore di fiducia, ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto:
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il reato in contestazione, omettendo di valutare la offensività delle
parole proferite all’indirizzo del Pubblico Ufficiale procedente – che di fatto si erano tradotte in un mero sfogo- e non rilevando il dato della necessaria presenza di più persone.
Alla odierna udienza -che si è svolta in forma non partecipata in assenza di istanza – il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, richiamate in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché proposto in relazione a questioni non deducibili.
Il ricorso contesta la sussumibilità della condotta ascritta ad NOME COGNOME nel paradigma normativo del reato di oltraggio sotto due distinti profili: la non offensività della frase proferita e l’assenza di più persone.
2.1. In ordine al primo punto, la Corte territoriale ha desunto la natura oltraggiosa delle frasi ‘ dal vigore offensivo ‘ delle espressioni proferite (‘fai tu l’uomo’) , volte – nello specifico contesto in cui si svolsero i fatti – a sminuire la qualifica, la funzione e il prestigio degli agenti di Pg (cfr pag. 15 della sentenza).
Osserva il Collegio come la valutazione di un fatto comunicativo al fine di apprezzarne la portata offensiva è una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione.
Nel caso di specie, al cospetto di un percorso argomentativo immune da vizi logici e vulnus motivazionali, il ricorrente si limita a sollecitare una non consentita (ri)valutazione del dato probatorio chiedendo alla Corte di cassazione di procedere ad una interpretazione pro reo.
2.2. In ordine al secondo punto, il thema relativo alla presenza di più persone non è stato devoluto alla Corte territoriale.
La mancata prospettazione in sede di appello ne preclude, a tenore dell’art. 609 cod. proc. pen., la deduzione con l’atto di ricorso, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione.
2.3. Ad ogni buon conto, va rilevato come dalla puntuale ricostruzione in fatto esposta nella sentenza di primo grado risulti come l’episodio in contestazione accadde in un luogo pubblico e alla presenza di terze persone diverse dai militi operanti.
Alla inammissibilità del ricorso segue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. -la condanna al pagamento della ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10/06/2025