Oltraggio a Pubblico Ufficiale: La Presenza di Altre Persone è Decisiva
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è una fattispecie che tutela non solo l’onore del singolo funzionario, ma anche il prestigio e il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per la configurazione di questo reato: la semplice potenzialità che le offese vengano udite da terzi è sufficiente a integrarne gli elementi costitutivi. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni.
I Fatti del Caso: Un’Accusa di Oltraggio in Carcere
Il caso nasce dal ricorso presentato da un detenuto contro la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 341-bis del codice penale. I fatti si erano svolti all’interno di un istituto penitenziario, dove l’imputato aveva rivolto espressioni offensive a un agente mentre si trovava all’uscita del locale docce e nei pressi delle celle, quindi in un luogo frequentato da altri detenuti.
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Una violazione del diritto di difesa, poiché il suo avvocato di fiducia non avrebbe ricevuto l’avviso per un’udienza, alla quale aveva presenziato un difensore d’ufficio.
2. L’insussistenza del reato, contestando che le offese fossero state effettivamente percepite da altre persone.
La Decisione della Corte e il Reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Vediamo nel dettaglio come i giudici hanno smontato le argomentazioni della difesa.
L’Eccezione Procedurale sulla Difesa
Sul primo punto, la Corte ha chiarito che l’udienza in questione era una semplice prosecuzione di un’udienza precedente, per la quale tutte le notifiche erano state regolarmente effettuate e il rapporto processuale correttamente instaurato. In questi casi, non è necessario un nuovo avviso al difensore di fiducia nominato successivamente. Pertanto, la presenza del difensore d’ufficio, nominato per la mancata comparizione di quello di fiducia, era pienamente legittima, escludendo qualsiasi violazione del diritto di difesa.
La Configurazione del Reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Sul secondo e più sostanziale motivo, la Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Per integrare il reato di oltraggio, non è necessario provare che i presenti abbiano effettivamente udito e compreso le parole offensive. È sufficiente che esista la concreta possibilità che ciò avvenga. Nel caso specifico, i fatti si erano svolti in un’area comune del carcere, alla presenza di altri detenuti. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla ratio della norma incriminatrice. L’articolo 341-bis c.p. non protegge solo la dignità del singolo funzionario, ma soprattutto il prestigio e la credibilità della Pubblica Amministrazione che egli rappresenta. La presenza di terzi crea un ‘aggravio psicologico’ per il pubblico ufficiale, che può sentirsi disturbato e compromesso nella sua prestazione. Le offese pronunciate ‘in pubblico’ generano condizioni avverse che vanno oltre l’ordinaria gestione del proprio ufficio, ledendo l’immagine dell’intera amministrazione.
La Corte ha ribadito che la potenzialità che le espressioni offensive siano udite è già di per sé sufficiente a turbare l’operato del pubblico ufficiale e a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato considerato generico e assertivo, in quanto non si confrontava adeguatamente con questa solida motivazione della sentenza d’appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio chiave in materia di oltraggio a pubblico ufficiale: la pubblicità dell’offesa, requisito essenziale del reato, va intesa in senso ampio. Non serve la certezza che tutti abbiano sentito, ma basta la ragionevole possibilità che le parole offensive siano state percepite da almeno due persone presenti. Questa interpretazione estende la tutela offerta dalla norma, sottolineando come la percezione pubblica dell’offesa sia il vero elemento dannoso per il corretto e sereno svolgimento delle funzioni pubbliche. La decisione funge da monito: offendere un funzionario in un luogo affollato o potenzialmente accessibile ad altri comporta gravi conseguenze penali.
Quando si configura il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato si configura quando si rivolgono espressioni offensive a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio e in presenza di più persone. È sufficiente che le offese possano essere udite dai presenti, non essendo necessario provare che le abbiano effettivamente sentite.
È sempre necessario l’avviso al difensore di fiducia per un’udienza di rinvio?
No, secondo la Corte, se un’udienza è la mera prosecuzione di una precedente in cui il rapporto processuale è stato regolarmente instaurato, non spetta alcun avviso al difensore di fiducia nominato successivamente. La nomina di un difensore d’ufficio in caso di assenza di quello di fiducia è quindi legittima.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto corretta la gestione procedurale del processo e ha confermato che la sola presenza di altri detenuti era sufficiente a integrare il requisito della pubblicità richiesto per il reato di oltraggio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2363 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2363 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati.
Corretta, e in linea con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, è la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa dell’imputato (art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.) non essendo stato dato avviso al difensore di fiducia dell’udienza del 18 luglio 2022. Tale udienza, infatti, veniva fissata in prosieguo e, pertanto, alcun avviso spettava al difensore di fiducia nominato dopo che la citazione a giudizio dell’imputato e la regolare costituzione del rapporto processuale era già stata verificata all’udienza del 5 giugno 2020: legittimamente, pertanto, l’udienza del 18 luglio 2022 si è tenuta alla presenza del difensore di ufficio, nominato per la mancata comparizione di quello di fiducia dell’imputato.
Anche il secondo motivo di ricorso è generico e non si confronta – se non in termini assertivi- con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 5) in cui si dà atto della presenza di più persone (diversi detenuti) che avevano assistito ai fatti svoltisi all’uscita del locale doccia e nei pressi delle celle.
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen è sufficiente, infatti, che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficial possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la PRAGIONE_SOCIALE di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, 19010 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 269828).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
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