Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Basta la Possibilità che Altri Sentano
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che tutela non solo l’onore del singolo funzionario, ma anche il prestigio e il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per la configurazione di questo delitto: non è necessario che le frasi offensive siano state effettivamente udite da più persone, essendo sufficiente la mera potenzialità che ciò potesse accadere. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un cittadino, a seguito della sua condanna da parte della Corte d’Appello per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’imputato, attraverso i suoi legali, contestava la sentenza sotto diversi profili. In particolare, sosteneva l’insussistenza del reato di oltraggio, poiché le espressioni offensive non sarebbero state pronunciate in presenza di più persone. Inoltre, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello insufficiente.
L’Analisi della Cassazione e i Criteri per l’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi presentati come generici e, in parte, manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a riproporre le stesse questioni di fatto già ampiamente valutate e decise nel giudizio di merito, senza sollevare valide censure giuridiche contro la sentenza impugnata.
Il punto cruciale della decisione riguarda proprio la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinato dall’art. 341-bis del Codice Penale. La Corte ha chiarito che, per integrare il reato, non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale vengano concretamente udite dai presenti. È invece sufficiente che queste ‘possano’ essere sentite.
Le Motivazioni della Decisione
Secondo gli Ermellini, la semplice potenzialità che le offese siano percepite da terzi rappresenta di per sé un ‘aggravio psicologico’ per il pubblico ufficiale. Tale situazione può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse che vanno oltre le normali difficoltà del suo lavoro. Questo aspetto lede non solo la dignità del singolo funzionario, ma anche quella dell’intera amministrazione che egli rappresenta.
La Corte ha inoltre considerato generiche le lamentele relative al diniego delle circostanze attenuanti. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica su tale punto, che non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Stabilisce che per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il requisito della ‘presenza di più persone’ va interpretato in senso ampio. La lesione al bene giuridico tutelato si realizza già nel momento in cui l’offesa viene pronunciata in un contesto tale da poter essere udita da altri, a prescindere dal fatto che ciò avvenga effettivamente. La decisione riafferma la necessità di tutelare il prestigio e la serenità operativa dei pubblici ufficiali, sanzionando condotte che, pur senza violenza fisica, possono minare l’autorità e il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche.
Perché il reato di oltraggio a pubblico ufficiale sia configurato, è necessario che le offese vengano effettivamente sentite da altre persone presenti?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente la semplice potenzialità che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti, in quanto già questa possibilità crea un aggravio psicologico per il funzionario e lede il prestigio della pubblica amministrazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita equitativamente dalla Corte, in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che i motivi non presentano argomentazioni giuridiche specifiche contro la decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e decise correttamente dal giudice del precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41384 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 24048/25
Ritenuto che i motivi dedotto dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia con riferimento alla sussistenza del reato di cui all’art.337 c.p. per difetto del compimento di un atto d’ufficio e sia con riferimento alla presenza di altre persone;
ritenuto che il motivo in riferimento al reato previsto dall’art. 341-bis c.p. è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546);
ritenuto che e le deduzioni sviluppate nell’ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025