Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando le Parole Costituiscono Reato
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinato dall’articolo 341-bis del codice penale, rappresenta un punto di equilibrio delicato tra la tutela della dignità e del prestigio della Pubblica Amministrazione e la libertà di espressione del cittadino. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti necessari per configurare tale delitto, analizzando in particolare il significato dei termini utilizzati per offendere e la condizione della presenza di più persone. Approfondiamo insieme questa decisione per capire meglio i confini di questa fattispecie penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’imputato, nel corso di un alterco, aveva rivolto frasi offensive nei confronti di alcuni agenti. La condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione sulla base di due principali motivi.
In primo luogo, il ricorrente contestava l’interpretazione data dai giudici di merito, i quali avevano considerato i termini “decoro” e “rispetto” come elementi costitutivi del reato, sebbene la norma parli esplicitamente di “onore” e “prestigio”. In secondo luogo, sosteneva che non fosse stato soddisfatto il requisito della presenza di più persone al momento del fatto, elemento essenziale per la configurabilità del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna emessa nei gradi di merito. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero altro che la riproposizione di censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e in ogni caso manifestamente infondate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi, smontando le critiche del ricorrente.
Onore e Prestigio: Sinonimi Accettabili
Riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già congruamente spiegato che l’utilizzo dei termini “decoro” e “rispetto” da parte del primo giudice era avvenuto in qualità di sinonimi di “onore” e “prestigio”, concetti effettivamente richiesti dalla norma. Ciò che conta, secondo la Cassazione, non è la pedissequa aderenza letterale ai termini della legge, ma la sostanza dell’offesa. Era già stato accertato in primo grado che le frasi pronunciate dall’imputato erano oggettivamente idonee a ledere l’onorabilità e la reputazione dei pubblici ufficiali, integrando così l’elemento materiale del reato.
La Presenza di Più Persone: Requisito Soddisfatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale richiede che l’offesa avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e “in presenza di più persone”. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito, i quali, sulla base delle risultanze probatorie, avevano accertato che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di altri due soggetti. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente per integrare il requisito normativo, che mira a tutelare il prestigio della Pubblica Amministrazione da un’offesa percepita da un consesso di persone.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Suprema Corte ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di oltraggio a pubblico ufficiale. In primo luogo, consolida l’interpretazione secondo cui l’offesa all'”onore” e al “prestigio” può manifestarsi attraverso espressioni che, pur non usando esattamente questi termini, ne ledono la sostanza. In secondo luogo, chiarisce che la condizione della “presenza di più persone” è soddisfatta anche con un numero esiguo di astanti (in questo caso due), purché diversi dall’offensore e dagli ufficiali offesi. Infine, la decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte nei gradi precedenti, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è necessario usare le parole esatte ‘onore’ o ‘prestigio’?
No, la Corte ha chiarito che termini come ‘decoro’ e ‘rispetto’ possono essere usati come sinonimi, purché sia accertato che le frasi pronunciate siano idonee a ledere l’onorabilità e la reputazione dei pubblici ufficiali.
Quante persone devono essere presenti perché si configuri l’oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato richiede la presenza di ‘più persone’. La sentenza conferma che la presenza di due soggetti, oltre all’autore del reato e agli ufficiali offesi, è sufficiente a integrare questo requisito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29480 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALVADOR( BRASILE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l’utilizzo da parte del giudice di primo grado dei termini “decoro” e “rispetto” quali elementi costitutivi del reato ascritto al ricorrente, la Corte d’appello ha congruamente rilevato come detti termini siano stati utilizzati quali sinonimi di “onore” e “prestigio” richiesti dalla norma, essendo comunque stato accertato già dalla sentenza di primo grado come le frasi del ricorrente fossero idonee ad offendere l’onorabilità e la reputazione dei pubblici ufficiali (cfr. sentenza di primo grado, pag. 3);
Ritenuto che anche in relazione al secondo motivo, con cui si censura l’insussistenza del requisito della presenza di più persone, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato tale elemento costitutivo, dal momento che, alla luce delle risultanze probatorie, le frasi venivano pronunciate dal ricorrente alla presenza di altri due soggetti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2, e sentenza d’appello, pag. 5);
Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis il 12/07/2024.
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