Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25836 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/9/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava la prescrizione dei reato di cui all’art. 651 cod. pen., confermando la condanna dell’imputato in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, nel cui interesse
sono stati formulati due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza stante l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Premette il ricorrente di aver chiesto, fin dal giudizio di primo grado, l’escussione di tre testimoni presenti ai fatti, prova che r pur venendo ammessa ex art. 507 cod. proc. pen., in concreto non veniva assunta, in quanto non venivano fornite precise indicazioni in ordine all’individuazione dei testi. Riformulata la richiesta in appello, la Corte negava l’ammissione della prova, ribadendo l’impossibilità di citare i testi non compiutamente identificati e, in ogni caso, riteneva che la loro deposizione non fosse assolutamente necessaria.
Sostiene il ricorrente che l’accertamento in merito all’individuazione dei testi era di competenza del giudice procedente, sicchè, l’omesso svolgimento di tale verifica avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione al reato di oltraggio, ritenendone insussistenti i presupposti, posto che i pubblici ufficiali oggetto delle offese, nel verbalizzare l’accaduto, non avevano indicato se e quali fossero gli ulteriori soggetti che avevano assistito alle offese.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivatamente illustrato le ragioni per cui l’escussione delle tre testimoni, asseritannente presenti ai fatti, non poteva considerarsi indispensabile, sottolineando che oltre alla testimonianza della persona offesa, era stata acquisita anche la deposizione di altro teste oculare. In mancanza di qualsivoglia elemento di dubbio circa l’attendibilità dei predetti testimoni, l’ulteriore acquisizio probatoria doveva ritenersi superflua.
Si tratta di valutazione logica e coerente, di per sé sufficiente a condurre all’esclusione della rinnovazione probatorio.
Il secondo motivo di ricorso è generico, posto che si risolve nella contestazione della sussistenza del reato, ipotizzando che la condotta oltraggiosa non sarebbe stata commessa in presenza di più persone, anche diverse dal destinatario dell’offesa.
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Invero, la censura ripropone una questione di fatto sulla quale la Corte di appello ha specificamente motivato, precisando che le offese erano state pronunciaate urlando in pubblico e alla presenza di più persone, precisando che l’agente aveva volutamente ricercato il consenso degli astanti, tentando di mettere in ridicolo la persona offesa.
Il quadro che viene descritto, pertanto, descrive un’offesa rivolta al pubblico ufficiale in luogo pubblico, nel centro di Napoli e in luogo ove veniva svolto commercio ambulante, tutti elementi che, congiunti alle dichiarazioni testimoniali, hanno consentito alla Corte di appello, secondo un percorso motivazione immune da vizi, di riconoscere la sussistenza del reato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente