Oltraggio a pubblico ufficiale: basta la possibilità di essere sentiti
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che tutela l’onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione. Ma quali sono le condizioni esatte perché si possa parlare di reato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 32443/2025) chiarisce un aspetto fondamentale: non è necessario che i presenti abbiano effettivamente udito le frasi offensive, è sufficiente che ne avessero la possibilità. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale. Un individuo, durante la sua detenzione, rivolgeva espressioni offensive a un pubblico ufficiale. L’episodio si svolgeva alla presenza di altri detenuti, che si trovavano a breve distanza dalla scena. Sia in primo grado che in appello, l’imputato veniva ritenuto colpevole. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato si basava su due argomenti principali:
1. Insussistenza del reato: Secondo il ricorrente, mancavano gli elementi costitutivi del reato di oltraggio, in particolare la prova che le offese fossero state effettivamente percepite dai terzi presenti.
2. Mancata concessione delle attenuanti: Si lamentava l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, ritenute ingiustificate.
L’analisi della Cassazione sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure con argomentazioni precise. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è sufficiente che le espressioni offensive siano state pronunciate in un luogo e con modalità tali da poter essere sentite da più persone. Nel caso di specie, la presenza di altri detenuti a distanza ravvicinata era un fatto provato e sufficiente a soddisfare il requisito di legge, a prescindere dal fatto che avessero concretamente udito le parole.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che il primo motivo del ricorso non faceva altro che riproporre una questione già correttamente valutata e respinta dai giudici di merito. La presenza fisica di soggetti terzi, vicini all’imputato e al pubblico ufficiale, integra l’elemento della ‘presenza di più persone’ richiesto dalla norma. La mera possibilità di udire l’offesa è il fattore determinante che rende l’azione lesiva del prestigio della pubblica funzione.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione lo ha giudicato generico e manifestamente infondato. La decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche e di confermare la recidiva era stata adeguatamente motivata. Il giudice aveva infatti tenuto conto della ‘accresciuta pericolosità’ del ricorrente, delle modalità del fatto, dei precedenti penali e dell’assenza di elementi positivi da valorizzare. Il ricorso, su questo punto, non si confrontava con le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale chiaro in materia di oltraggio a pubblico ufficiale. Il bene giuridico tutelato, ovvero il prestigio della Pubblica Amministrazione, viene considerato leso non solo quando l’offesa è effettivamente percepita, ma anche quando è potenzialmente percepibile da terzi. La decisione sottolinea l’importanza di motivare in modo specifico e puntuale i ricorsi, specialmente quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle relative alla concessione delle attenuanti generiche e alla valutazione della recidiva. Un’impugnazione generica, che non si confronta con le ragioni della sentenza, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Perché si configuri il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è necessario che altre persone sentano effettivamente le offese?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che le espressioni offensive siano proferite in presenza di più persone e in condizioni tali da poter essere udite. La mera possibilità che l’offesa venga percepita da terzi integra l’elemento costitutivo del reato.
Quali elementi sono stati considerati per negare le attenuanti generiche al ricorrente?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata in ragione dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi da poter valorizzare. Inoltre, il giudice ha considerato la sua accresciuta pericolosità, desunta anche dalle modalità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, il primo motivo riproponeva una questione giuridica già correttamente decisa e, dall’altro, il secondo motivo era generico e manifestamente infondato, in quanto non si confrontava con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata riguardo alla recidiva e alle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME;
7
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N. 13364/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contest l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reato di cui all’art. 341 pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disa con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Ed invero, a fronte presenza fisica di soggetti terzi rispetto all’imputato e al pubblico uffi sufficiente ad integrare il reato la mera possibilità di udire le espr offensive da parte di tali soggetti terzi (cfr. n. 3079 del 04/12/2024 (dep. 2025), Rv. 287506 – 01, COGNOME). Nel ca di specie, le espressioni sono state proferite alla presenza di altri detenu alla luce delle risultanze probatorie (cfr. sent. appello pag. 2; sent. prim pagine 3-4) si trovavano a distanza ravvicinata dal ricorrente, dimodo risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato;
Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente all’omess concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’omessa esclusione d recidiva, è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione da parte del giudice di merito dei cr adottati al fine di ritenere sussistente la recidiva – in ragione dell’ac pericolosità del ricorrente, alla luce delle modalità del fatto – e di esc beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali e dell’assenza di elementi positivamente valorizzabíli;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025