Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando la Condanna è Inevitabile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, un tema di grande attualità. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un cittadino, ha ribadito un principio fondamentale: per integrare il reato, non è necessario che le offese siano state effettivamente ascoltate da tutti i presenti, ma è sufficiente la loro potenziale udibilità. Questo principio rafforza la tutela della dignità e del prestigio della pubblica funzione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per il reato di oltraggio. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione in materia di calunnia e contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di oltraggio. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta non avesse raggiunto la soglia di rilevanza penale richiesta dalla norma.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. Con questa decisione, i giudici hanno confermato integralmente la condanna inflitta nei gradi di merito. Il punto cruciale dell’ordinanza risiede nella precisa definizione del requisito della “presenza di più persone”, elemento costitutivo del reato. La Corte ha specificato che il delitto si consuma anche se non tutte le persone presenti hanno concretamente udito le parole offensive, essendo sufficiente che si trovassero in una condizione tale da poterle percepire. Le espressioni utilizzate dal ricorrente sono state inoltre giudicate di per sé idonee a ledere l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una duplice argomentazione. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come generico e reiterativo. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le medesime doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo modo di procedere rende il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
In secondo luogo, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (sent. n. 29406/2018), ha sottolineato che la condotta oltraggiosa, per essere penalmente rilevante, deve avvenire in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. La norma non richiede, però, la prova che ogni singola persona abbia effettivamente sentito le frasi offensive. Ciò che conta è la potenzialità della percezione, ovvero la possibilità che l’offesa, pronunciata in quel contesto, potesse essere udita, ledendo così pubblicamente il prestigio della funzione esercitata dal pubblico ufficiale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza consolida un’interpretazione rigorosa del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: chiunque utilizzi espressioni offensive nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio, in un luogo affollato o comunque in presenza di altre persone, rischia una condanna penale a prescindere dal fatto che i presenti stessero prestando attenzione. Questa pronuncia serve da monito, evidenziando come la tutela del decoro delle istituzioni prevalga sulla necessità di provare l’effettivo ascolto da parte di terzi. Inoltre, conferma che i ricorsi in Cassazione devono essere specifici e argomentati, pena la loro immediata declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per configurare il reato di oltraggio è necessario che tutte le persone presenti sentano le offese?
No, secondo la Corte non è necessario che tutte le persone presenti abbiano effettivamente udito le offese. È sufficiente che si trovassero in una condizione tale da poterle sentire.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico, limitandosi a ripetere le stesse argomentazioni già presentate, e manifestamente infondato, in quanto i presupposti del reato di oltraggio erano chiaramente sussistenti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel presentare un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3573 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3573 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 31/03/1986
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato generico e reiterativo, essendo semplicemente richiamate le deduzioni in materia di calunnia, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si dà conto della sussistenza del dolo alla luce della ricostruzione dell’episodio, e dall’altro manifestamente infondato, giacché il delitto di oltraggio è integrato da condotta tenuta alla presenza di più persone, non essendo necessario che tutte abbiano udito, ma essendo sufficiente che potessero farlo (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 273466), fermo restando che le espressioni utilizzate dal ricorrente erano allo stesso idonee a ledere l’onore e il prestigio dell’operante nell’esercizio delle sue funzioni;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente