Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di oltraggio a pubblico ufficiale, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla configurabilità del reato stesso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello, confermando la decisione dei giudici di merito e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto applicati.
Il Caso in Analisi: Offese in Presenza di Altri Agenti
Il procedimento nasce da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’imputata, durante un’interazione con le forze dell’ordine, pronunciava espressioni offensive all’indirizzo di un agente. La peculiarità del caso risiedeva nel fatto che le uniche persone presenti, oltre all’offeso, erano altri pubblici ufficiali.
L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due argomentazioni principali:
1. La contestazione della sussistenza del reato, sostenendo che la presenza di soli altri agenti non soddisfacesse il requisito della “presenza di più persone” richiesto dalla norma.
2. La richiesta di applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che i giudici di merito avevano negato.
La Valutazione del Reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Il cuore della difesa si concentrava sulla corretta interpretazione degli elementi costitutivi del reato. La legge, infatti, punisce chi offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e “in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone”.
La difesa sosteneva che i colleghi dell’agente offeso non potessero essere considerati come il “pubblico” la cui presenza è necessaria per ledere il prestigio della Pubblica Amministrazione. Inoltre, si insisteva per il riconoscimento di una scarsa offensività del comportamento, tale da renderlo non punibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati come “generici” e “riproduttivi” di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi e validi argomenti di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse tesi già bocciate in secondo grado.
Nello specifico, la Corte ha implicitamente confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito su due punti fondamentali:
1. Configurabilità del reato: È stato ribadito che la presenza di più persone è un elemento oggettivo, che sussiste anche se tali persone sono altri pubblici ufficiali. La norma mira a tutelare il prestigio della funzione pubblica, che viene minato dalle offese indipendentemente dalla qualifica dei presenti.
2. Inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p.: La Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto, come ampiamente spiegato nella sentenza impugnata.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un principio procedurale fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le medesime argomentazioni. È necessario sollevare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o vizi di motivazione. Quando i motivi sono generici, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Dal punto di vista sostanziale, l’ordinanza consolida l’interpretazione secondo cui per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è irrilevante la qualifica dei testimoni. Ciò che conta è che l’offesa avvenga in loro presenza, minando così l’autorevolezza della funzione pubblica. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso degli strumenti processuali.
Perché il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso generici e meramente ripetitivi di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e valide critiche alla sentenza impugnata.
La presenza di altri agenti di polizia è sufficiente a integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Sì. La sentenza conferma che il requisito della “presenza di più persone” necessario per configurare il reato è soddisfatto anche se le persone presenti sono altri pubblici ufficiali, in quanto la norma tutela il prestigio della funzione pubblica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Del Puppo)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riprodutti censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito quanto alla ribadita configurabilità, in astratto concreto, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, attesa la ribadita prese più persone, sebbene anch’esse pubblici ufficiali, al momento della pronunci delle espressioni offensive (motivi 1, 2) nonché in ordine alla rite inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. (motivo 3) ragioni approfonditamente esplicate alle pag. 5-6 della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.