Oltraggio a pubblico ufficiale: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che tutela il prestigio e il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5016/2024, offre un importante spunto di riflessione sui limiti del ricorso per Cassazione, ribadendo che la Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. Il caso riguarda un automobilista condannato per aver rivolto una frase offensiva a dei militari durante un controllo.
I Fatti di Causa
Un giovane automobilista veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’accusa si basava sulle dichiarazioni di due militari che, durante un servizio di controllo, avevano affermato di aver udito distintamente una frase offensiva pronunciata dall’imputato dal suo veicolo. 
La difesa dell’imputato si fondava sulla sua negazione dei fatti (pur non avendo reso dichiarazioni in merito) e sulle testimonianze degli altri passeggeri presenti in auto, i quali sostenevano di non aver sentito alcuna frase offensiva. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto più attendibili le dichiarazioni dei pubblici ufficiali, giudicando non credibile la versione fornita dai testi della difesa. Di fronte a questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
La Decisione della Corte: il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità, quale è quello della Cassazione, non ha lo scopo di riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che i motivi del ricorso non evidenziavano reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova e alternativa lettura delle fonti di prova, in particolare delle testimonianze. La Corte di Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente e logicamente motivato la propria decisione, valorizzando le dichiarazioni dei militari e spiegando con argomenti corretti e non sindacabili in quella sede perché la testimonianza dei passeggeri fosse ritenuta non credibile. La richiesta di una ‘rilettura’ dei fatti è un’attività preclusa in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. 
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su specifiche questioni di diritto (es. errata applicazione di una norma) o su vizi di motivazione evidenti e manifestamente illogici, non sulla semplice contestazione della valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. Quando la motivazione della sentenza impugnata è coerente e logica, come nel caso di specie, la Cassazione non può intervenire. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Per quale motivo il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le testimonianze?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un giudice di terzo grado sul merito e non può riesaminare le prove, come le testimonianze. Può solo verificare se la valutazione fatta dai giudici precedenti sia logicamente motivata e non viziata da errori di diritto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5016  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dottore Edoardo
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto d all’art. 341-bis cod. pen. è complessivamente teso a prospettare una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello, anche attraverso il perti consentito richiamo della decisione di primo grado, ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato valorizzando, quanto a condotta posta in essere, le dichiarazioni contenute nella informativa redatta dai militari che hanno affermato di aver udito nitidamente la fr offensiva loro rivolta mentre erano impiegati in un servizio di controllo, non smentita n ricorrente (che non ha inteso rendere dichiarazioni in merito), né dagli altri testi presen costui in auto avendo solo affermato di non aver udito la frase pronunciata, affermazione – t l’altro – ritenuta non credibile con corretti argomenti in fatto non sindacabili in questa se rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.