Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 3980/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione in materia di oltraggio a pubblico ufficiale. Con questa decisione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, ribadendo principi consolidati sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso e sulla configurazione del reato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di aver rivolto espressioni offensive e minatorie a un assistente capo di polizia penitenziaria mentre si trovava all’interno di un istituto detentivo.
Un elemento cruciale, evidenziato dai giudici di merito, era che le offese e le minacce erano state pronunciate in modo tale da essere chiaramente udibili non solo da altri agenti, ma anche da altri detenuti presenti. Contro questa sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo la Corte, i motivi presentati dal difensore non erano idonei a mettere in discussione la sentenza d’appello. Essi, infatti, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente analizzate e respinte dai giudici dei gradi precedenti.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i casi di ricorsi temerari o manifestamente infondati.
Le Motivazioni: la Ripetitività del Ricorso e l’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, viene censurata la natura stessa del ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già esaminate, senza individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ha implicitamente confermato la correttezza della valutazione della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Quest’ultima aveva correttamente sottolineato che le espressioni offensive e minatorie erano state udite da una “pluralità di agenti e detenuti”. Questo elemento è fondamentale per integrare il reato di cui all’art. 341-bis c.p., che richiede che l’offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che un ambiente carcerario, in quelle circostanze, rispondesse a tali requisiti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere tecnico e mirato a denunciare vizi di legittimità, non a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. La mera riproposizione di argomentazioni difensive già respinte non ha alcuna possibilità di successo e comporta, anzi, ulteriori conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Per quanto riguarda il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la decisione conferma che la pubblicità del fatto, intesa come la presenza di più persone in grado di percepire l’offesa, è un elemento costitutivo imprescindibile la cui prova, se adeguatamente motivata dai giudici di merito, non può essere contestata in sede di legittimità attraverso generiche affermazioni.
Qual è l’elemento chiave per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
L’elemento chiave è che le offese e le minacce siano state pronunciate in presenza di più persone. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto sufficiente che le frasi fossero state udite da una pluralità di agenti e detenuti all’interno del carcere.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare effettivi vizi di legittimità o errori di diritto nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME NOME COGNOME riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudic di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 341-bis cod. pen., la Corte di appello ha precisato che espressioni indubbiamente offensive e minatorie le offese e le minacce all’assistente capo COGNOME descritte nell’imputazione erano udibili da u pluralità di agenti e detenuti nel carcere (p.6-7);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurd tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pke idente