Oltraggio a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, i ricorsi basati su una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti sono destinati all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver pronunciato frasi oltraggiose nei confronti di un pubblico ufficiale durante una violenta lite. Elemento cruciale, ai fini della configurazione del reato, è che le offese erano state proferite alla presenza di altre due persone, integrando così il requisito della pluralità di presenti richiesto dalla norma.
I Motivi del Ricorso e la Responsabilità per oltraggio a pubblico ufficiale
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione affidandosi a tre principali motivi:
1. Contestazione della responsabilità: Il ricorrente ha cercato di offrire una valutazione alternativa della vicenda, sostenendo che i fatti si fossero svolti diversamente da come accertato dalla Corte d’Appello.
2. Mancato riconoscimento della scriminante: Si è lamentato il mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis c.p., che esclude la punibilità per chi commette oltraggio reagendo a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Infine, ha criticato la decisione di non concedere le attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano chiaramente i confini del giudizio di legittimità, specialmente in casi di oltraggio a pubblico ufficiale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso. In primo luogo, ha qualificato le censure sulla ricostruzione dei fatti come “mere doglianze in punto di fatto”. Ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente con la giurisprudenza, non sindacabile in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è decidere chi ha ragione sui fatti, ma verificare se il giudice precedente ha ragionato correttamente dal punto di vista giuridico.
In secondo luogo, riguardo alla scriminante della reazione ad un atto arbitrario, i giudici hanno ritenuto la doglianza “manifestamente infondata”. La sentenza impugnata aveva già spiegato in modo esauriente perché la condotta del pubblico ufficiale non potesse essere considerata arbitraria, rendendo quindi ingiustificata la reazione oltraggiosa dell’imputato.
Infine, anche il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato respinto per “mancanza di specificità”. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando l’assenza di elementi positivi di valutazione a favore dell’imputato, una valutazione di merito che, se adeguatamente giustificata, non può essere messa in discussione in Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità, ovvero su errori nell’interpretazione o applicazione della legge, e non su un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove. Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, questo significa che, una volta che i giudici di merito hanno accertato in modo logico e coerente la sussistenza degli elementi del reato (l’offesa all’onore e al prestigio, la presenza di più persone, il collegamento con le funzioni del pubblico ufficiale), diventa estremamente difficile ribaltare la decisione in Cassazione semplicemente offrendo una versione alternativa dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un caso di oltraggio a pubblico ufficiale?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di rivalutare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quando una reazione offensiva verso un pubblico ufficiale può essere giustificata?
Una reazione offensiva può essere giustificata, secondo l’art. 393-bis del codice penale, solo se è la conseguenza immediata di un atto arbitrario compiuto dal pubblico ufficiale, che eccede i suoi doveri. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse dimostrato l’arbitrarietà dell’atto, rendendo la reazione punibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46677 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 18/05/1975
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n
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N. 23802/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 23 ottobre 2024;
Ritenuto che le censure attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., dedotte nel primo motivo di ricorso e riaffermate con la citata memoria, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7); basti sottolineare che le frasi oltraggiose sono state pronunciate alla presenza delle due persone con le quali COGNOME aveva in corso la violenta lite;
Ritenuto che anche in ordine alle statuizioni civili la Corte ha argomentato in maniera immune da fratture logiche, a fronte di generiche dissertazioni;
Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sono manifestamente infondate, attesa la motivazione della sentenza impugnata in cui si dà contro dell’insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli agenti di polizia giudiziaria;
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva di specificità, avendo la Corte ritenuta la mancanza di elementi positivi di valutazione (v. in particolare pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024