Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e su elementi chiave del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea come un ricorso meramente riproduttivo di doglianze già esaminate sia destinato a essere dichiarato inammissibile, confermando la condanna emessa dalla Corte d’Appello.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di contestare la sentenza di secondo grado, ma la Suprema Corte ha respinto le sue argomentazioni, ritenendole non idonee a superare il vaglio di legittimità.
Il Ricorso Inammissibile e le Argomentazioni della Difesa
La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso non erano ammissibili in sede di legittimità. Essi, infatti, non introducevano nuove questioni giuridiche ma si limitavano a riproporre critiche già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. Questo approccio rende il ricorso un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge.
La Configurazione del Reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Uno dei punti centrali della difesa riguardava la presunta insussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La difesa sosteneva che non vi fosse prova della presenza di terze persone che avessero potuto udire le frasi offensive. La Cassazione, tuttavia, ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato che, sulla base delle dichiarazioni degli agenti operanti e di massime di esperienza, la presenza di più persone sul luogo dei fatti rendeva concreta la possibilità che le offese fossero state percepite da estranei. La Corte ribadisce un principio consolidato: per integrare il reato non è necessaria la prova che qualcuno abbia effettivamente sentito, ma è sufficiente la mera possibilità che ciò sia accaduto, data la natura pubblica del luogo e la presenza di altre persone.
La Resistenza e l’Obbligo di Identificazione
Anche la censura relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale è stata respinta. La difesa aveva evidenziato una presunta contraddizione nel fatto che l’imputato fosse già noto alle forze dell’ordine. Secondo la Corte, questa circostanza è irrilevante. Il fatto che un soggetto sia conosciuto dagli agenti non fa venir meno la necessità di una sua formale identificazione. Pertanto, l’opposizione a tale legittima richiesta degli operanti integra pienamente il reato di resistenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. La Corte non ha riscontrato vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. La decisione della Corte d’Appello era, infatti, ben motivata sia riguardo alla responsabilità per il reato di oltraggio, basata sulla potenziale udibilità delle offese da parte di terzi, sia per quello di resistenza, fondato sul dovere di sottostare all’identificazione formale, indipendentemente dalla notorietà del soggetto alle forze dell’ordine.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza due principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve sollevare questioni di legittimità (cioè, di corretta applicazione della legge) e non può essere un mero tentativo di riesaminare i fatti. In secondo luogo, vengono delineati con chiarezza i contorni dei reati contestati: per l’oltraggio a pubblico ufficiale, conta la potenzialità che l’offesa sia percepita da terzi in un luogo pubblico; per la resistenza, l’essere noti alle forze dell’ordine non giustifica il rifiuto di sottoporsi a una formale identificazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge o vizi logici della motivazione.
Perché si configuri il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è necessario che qualcuno abbia effettivamente sentito le offese?
No, secondo la Corte è sufficiente la possibilità che le espressioni offensive, rivolte al pubblico ufficiale in un luogo pubblico o aperto al pubblico, possano essere state udite da altre persone presenti, anche se non vi è la prova che ciò sia effettivamente avvenuto.
Se una persona è già nota alle forze dell’ordine, può rifiutare l’identificazione formale?
No, il fatto di essere conosciuto dalle forze dell’ordine non esclude la necessità e la legittimità di una formale richiesta di identificazione da parte degli agenti. Opporsi a tale richiesta può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SORIANO CALABRO il 28/10/1997
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., pag. 2 della sentenza impugnata, dove si evidenziano elementi di fatto, tratti dalle dichiarazioni degli operanti e da massime di esperienza, sulla presenza di più persone sul luogo dei fatti, motivando quindi adeguatamente sulla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere state udite da altri estranei, cfr. Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546; quanto al reato ex art. 337 cod. pen., pag. 3, dove alcuna contraddizione si rinviene con la circostanza che la persona fosse “gia nota” alle forze dell’ordine, posto che la stessa non escludeva la necessità di una formale identificazione da parte degli operanti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il ‘ ,1702/2025.