Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Destinato al Fallimento
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso mal impostato possa essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, specialmente in materia di oltraggio a pubblico ufficiale. Analizziamo una recente decisione che ribadisce i contorni di questo reato e le conseguenze di un’impugnazione basata su argomenti palesemente errati.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che lo aveva condannato per il reato di oltraggio. La linea difensiva del ricorrente si basava su un’argomentazione singolare: sosteneva che il reato non potesse sussistere perché la sua condotta offensiva si era verificata in un luogo aperto al pubblico e alla presenza di più persone. In sostanza, egli tentava di utilizzare gli elementi che caratterizzano il reato come prova della sua insussistenza.
L’Analisi della Corte sul Reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha liquidato il ricorso in modo netto e conciso, definendolo “generico” e “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come il ricorso si limitasse a una “sommatoria di pur condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza”, senza però calarli concretamente nel caso di specie e senza muovere una critica pertinente alla sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato proprio nel suo punto centrale. Il ricorrente ha erroneamente interpretato la legge, allegando una “presunta inconfigurabilità del delitto di oltraggio”. Tuttavia, la legge penale richiede specificamente, per la configurazione di tale reato, che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. Pertanto, gli elementi addotti dal ricorrente a sua difesa erano, in realtà, la prova stessa della commissione del reato. La Corte ha evidenziato come questa argomentazione dimostrasse una palese incomprensione della norma, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su motivi solidi e pertinenti. Argomentare citando elementi che, per legge, costituiscono la prova del reato commesso non solo è una strategia destinata al fallimento, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche, confermando la validità della condanna originaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso è dichiarato inammissibile quando risulta generico, ovvero si limita a enunciare principi giuridici senza applicarli al caso specifico, e quando è manifestamente infondato, cioè basato su argomentazioni palesemente errate.
Perché il motivo di ricorso è stato considerato manifestamente infondato?
Perché il ricorrente ha sostenuto che il reato di oltraggio non sussistesse in quanto la condotta si era svolta in un luogo aperto al pubblico e alla presenza di più persone. Tuttavia, questi sono proprio gli elementi che la legge richiede per configurare tale delitto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/03/1992
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(NOME COGNOME
Rilevato che l’unico motivo di ricorso dedotto, oltre che generico (consistendo nella sommatoria di pur condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza), risulta manifestamente infondato, allegando una presunta inconfigurabilità del delitto di oltraggio a fronte di una condotta commessa in luogo aperto al pubblico ed alla presenza di più persone.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.