Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna dei gradi precedenti e ribadendo principi fondamentali sulla distinzione tra questioni di fatto e di diritto.
I Fatti del Caso: La Condanna per Oltraggio
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale, ovvero oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La presunta insussistenza del requisito della “presenza di più persone”, elemento costitutivo del reato, sostenendo che tale circostanza non fosse stata adeguatamente provata.
2. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenuta ingiustificata.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione degli elementi fattuali del processo e dei criteri utilizzati per negargli il beneficio.
L’analisi del ricorso e l’oltraggio a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi inammissibili e manifestamente infondati, sebbene per ragioni diverse. La decisione della Corte si fonda su una netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta le prove e ricostruisce i fatti, e il giudizio di legittimità, che verifica unicamente la corretta applicazione delle norme di diritto.
La Questione della “Presenza di Più Persone”
Sul primo punto, la Corte ha affermato che le censure relative alla mancanza del requisito della presenza di più persone costituivano “mere doglianze in punto di fatto”. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, i quali avevano già esaminato la vicenda con argomentazioni ritenute non manifestamente illogiche e conformi alla giurisprudenza. Tentare di ottenere una riconsiderazione delle prove in questa sede è un’operazione non consentita dalla legge.
La Mancata Concessione della Sospensione della Pena
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di negare la sospensione condizionale fosse immune da censure. Tale decisione era basata su un “giudizio prognostico negativo” derivante sia dalle specifiche modalità di commissione del reato sia dai precedenti penali del ricorrente. Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente la valutazione di una probabile futura ricaduta nel reato, rendendo corretta la negazione del beneficio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno ribadito che il loro compito non è quello di agire come un “terzo grado” di giudizio per riesaminare i fatti. Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazioni di legge o per vizi logici della motivazione talmente gravi da renderla incomprensibile o contraddittoria. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era considerata logica e coerente. La valutazione sulla credibilità delle prove e sulla ricostruzione degli eventi, come la presenza di altre persone al momento dell’oltraggio a pubblico ufficiale, spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Similmente, la concessione o meno della sospensione condizionale della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo se basata su motivazioni illogiche o errate in diritto, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Le Conclusioni: La Decisione Finale
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna è diventata definitiva e, inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. L’ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti, come la presenza di più persone, in un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali contestazioni sono “doglianze in punto di fatto” e non possono essere esaminate in sede di legittimità, poiché il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove, a meno che la motivazione della sentenza precedente non sia manifestamente illogica.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena all’imputato?
La sospensione è stata negata sulla base di un giudizio prognostico negativo. I giudici hanno considerato le modalità specifiche con cui è stato commesso il reato e i precedenti penali dell’imputato, ritenendo che questi elementi indicassero un rischio concreto che potesse commettere altri reati in futuro.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la condanna definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1882 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1882 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SANT’NOME ABATE il 11/05/1969
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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N. 28670/24 Di Riso
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, relative alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2, 3);
Ritenuto, quanto al profilo di doglianza attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo posto a base della valutazione il negativo giudizio prognostico derivante dalle modalità di commissione del reato e da precedenti condanne;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024