Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15262 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Somalia il 01/01/1996
avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Prc curatore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore Avv. NOME COGNOME che ha zoncluso
per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso a verso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, il’ riforma della sentenza del Tribunale di Aosta in data 19 maggio 2020, appt !lata dal Procuratore della Repubblica di Aosta, ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati riuniti di cui agli artt. 337, 341-bis e 651 cod. pen. e, ritenuto più gravi il re
di resistenza, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alk pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione, concessi i doppi benefici.
A differenza del primo giudice, che aveva assolto l’imputato dal reato di resistenza per mancanza dell’elemento soggettivo, valorizzando o stato confusionale dovuto all’abuso di alcol, e dai reati di oltraggio e di Muto di declinare le generalità per tenuità del fatto, la Corte di appello ha ritenuto integrati i reati contestati, considerando, in primo luogo, erroneo il rilie attribuito dal primo giudice all’ubriachezza dell’imputato, che non atte nua, ma aggrava la responsabilità, e, tenuto conto delle modalità dei fatti, della :ondotta precedente e successiva al fatto, ne ha escluso la minima offensività.
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza per due motivi.
1.1. Con il primo denuncia l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 341-bis cod. pen. in quanto le espressioni pronunciate dal ricorrente era lo lesive solo dell’onore e non del prestigio dei pubblici ufficiali, non involi; endo funzione; manca, inoltre, la presenza di più persone per la configura Alità del reato, come già evidenziato in sede di conclusioni scritte.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 .bis cod. pen. che la Corte di appello ha escluso in base ad elementi che esi lano dai presupposti su cui fondare il giudizio di particolare tenuità del fatto. Era peraltro necessaria una motivazione rafforzata per giustificare la riforma della sei denza di primo grado, mentre la Corte di appello ha reso una motivazione ina ieguata, limitandosi ad evidenziare che l’ingresso clandestino in Italia dinostrava l’abitudine ad eludere le misure di sicurezza e ad evitare di fornire li: proprie generalità, trascurando di valutare tutte le altre emergenze processuali.
Con memoria di replica alle conclusioni del P.G. il difensore he ribadito l’insussistenza del reato di oltraggio per mancanza di prova della preser za di più persone e, quanto al secondo motivo, ha censurato la mancanza di mo ivazione rafforzata rispetto alla sentenza di assoluzione, limitatamente alla :ondotta dell’imputato di non fornire le generalità e di allontanarsi all’at dell’identificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.1. È infondato il primo motivo sotto entrambi i profili dedotti.
È innegabile l’oggettiva offensività delle espressioni utilizzate dal ri :COGNOME, riportate nel capo di imputazione, riduttivamente considerate dal primo giudice il vaniloquio di un ubriaco, trascurando, come indicato in sentenza, sia che l’ubriachezza non attenua, anzi, aggrava la responsabilità, sia il mancato
accertamento di uno stato confusionale tale da escluderne o scer larne la capacità di intendere e volere. Sul punto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale l’imputabilità non è esdusa né diminuita dall’ubriachezza o dall’assunzione di sostanze stupefacenti, a r leno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, ma ciò n!)n esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso I indagine sull’atteggiamento psicologico tenuto dall’agente al momento della conni missione del fatto ascrittogli, accertamento del tutto assente nella sommaria va utazione del primo giudice.
Diversamente, il giudice di secondo grado ha tenuto conto ai iche del comportamento precedente al controllo effettuato presso il bar della >tazione, ove era stato richiesto l’intervento degli operanti dal gestore per la prE.senza di una persona molesta in palese stato di ebbrezza. La Corte di appello II , infatti, rimarcato che il ricorrente non solo aveva, sin da subito e senza alcur motivo, offeso gli agenti intervenuti, limitatisi a chiedergli di allontanarsi dal b r e f identificare / per poi intensificare le offese, trasmodate in espressioni olti aggiose, specificamente correlate alla funzione e alla qualifica degli operanti, impegnati in un atto d’ufficio (“pezzi di merda, polizia di merda siete italiani e sbirri merda”), ma già in precedenza aveva tenuto un comportamento anAlogo, in quanto, prima dell’episodio in esame, aveva offeso gli operanti, impe jnati nei rilievi di un sinistro stradale, ravvisando una continuità di condotta e u ia ferma determinazione del ricorrente.
Se, peraltro, si considera che persino il giudice di primo grac o aveva ritenuto “le espressioni dal contenuto effettivamente lesivo dell’ono .e e del prestigio dei pubblici ufficiali” (così testualmente a pag. 4 sentenza Ji primo grado), si ha riprova dell’assoluta infondatezza della censura difensivi! e della prospettata lesività solo dell’onore e non del prestigio dei pubblici ufficial .
1.2. Anche il secondo profilo risulta infondato, benché non espre s samente affrontato in sentenza, in quanto logicamente ravvisabile sia in consicerazione del luogo in cui fu richiesto l’intervento – per la presenza di una peri,ona che dava in escandescenza ed inveiva contro gli altri clienti del bar-, ;ia della sussistenza del fatto riconosciuta anche dal giudice di primo grado, attcso che il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità iel fatto presuppone la sussistenza del fatto-reato, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, e non contestata nel corso del giudizio di appello.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Correggendo l’errore del primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità invocata al reato di oltraggi), avuto riguardo all’epoca di commissione del reato, ostandovi la disposizione c i cui alla
legge n. 77 dell’8 agosto 2019, di conversione del d.l. 14 giugno 2011, n. 53,
che, a modifica dell’art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l’offesa non può
essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt
336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni e ha parimenti escluso la particolari! tenuità
dell’ulteriore condotta.
La valutazione del giudice di appello è incensurabile in ragie ne della contestualità delle condotte e della valutazione unitaria compiuta a lche dal
primo giudice.
La Corte di appello ha escluso la minima offensività del fatto in for a di una valutazione complessiva delle circostanze concrete G~, tenendo coito della
condotta precedente per ricavarne la continuità, intensità e determina: :ione del comportamento oltraggioso tenuto dal ricorrente nei confronti dei pubblici
ufficiali, ingiuriati ed offesi, come già detto, anche in precedenza, menti re erano intenti ad effettuare i rilievi di un incidente stradale, recandosi anchc dopo i
controllo presso un altro un altro bar ove molestava un altro soggetto.
Entro tale perimetro valutativo ie tenuto conto anche della resister za posta in essere, il rifiuto del ricorrente di fornire le proprie generalità, letto c comportamento oppositivo, non collaborativo, indicativo della volontà di sottrarsi alle proprie responsabilità, impedendo l’identificazione da parte dei pubblici ufficiali, si sottrae a censura, in quanto risulta utilizzata la stessa c hiave lettura del comportamento del ricorrente, erroneamente ritenuto privo di offensività dal primo giudice per l’assorbente rilievo attribuito alla cc ndizion psico-fisica dell’imputato.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente cDndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali.
Così deciso, 20 marzo 2025