Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41978 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta il concorso nel delitto di cui all’art. 3 cod. pen. è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appe ha risposto con corretti riferimenti in fatto e diritto rilevando, senza che fosse neces motivare in merito al concorso morale, che la ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata smentendo che tra i verbali redatti dagli appartenenti alla Polizia di RAGIONE_SOCIALE e q redatto dai Carabinieri intervenuti in seguito ci fossero discrasie visto che il verbale dei m che valorizzava la più attiva condotta del marito, non escludeva la accertata condotta del COGNOME autonomamente posta in essere;
rilevato che analogo limite incontra il secondo nnotivo rcon cui si deduce la sussistenza della esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale ben spiegato che l’a di perquisizione (ritenuta illegale) nei confronti del figlio che aveva preceduto l’arriv COGNOME, non aveva formato oggetto – poiché neppure conosciuta – delle frasi rivolte ai verbalizzanti e, pertanto, non autorizzava la condotta oltraggiosa nei confronti dei verbalizz indistintamente (pag. 12 e 13);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.