Oltraggio a pubblico ufficiale: quando la condotta non è tenue
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale torna al centro del dibattito giurisprudenziale con una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La pronuncia chiarisce i confini tra l’offesa punibile e le ipotesi di particolare tenuità del fatto, sottolineando l’importanza della percezione pubblica del disprezzo manifestato verso l’autorità.
Il contesto normativo dell’oltraggio a pubblico ufficiale
L’articolo 341-bis del codice penale tutela il prestigio e l’onore di chi esercita una funzione pubblica. Per la configurazione del reato, non basta l’offesa verbale, ma è necessario che questa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. Questo requisito trasforma l’offesa individuale in un vulnus alla dignità dell’istituzione rappresentata.
La questione della particolare tenuità
Uno dei punti cardine del ricorso riguardava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che permette l’esclusione della punibilità quando l’offesa è di scarsa entità. Tuttavia, la giurisprudenza è rigorosa: la valutazione non si ferma al solo danno materiale, ma analizza la modalità della condotta e la volontà del soggetto agente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché i motivi proposti erano meramente riproduttivi di censure già ampiamente analizzate e respinte nei gradi di merito. In particolare, i giudici hanno confermato che la percepibilità dell’offesa in capo a più persone era stata accertata attraverso un percorso logico coerente e privo di vizi. Per quanto riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse puntualmente motivato il rigetto. Tale diniego si è fondato sul disvalore oggettivo della condotta e sulla specifica intensità del dolo manifestato dall’imputato, elementi che rendono il fatto incompatibile con una valutazione di scarsa rilevanza sociale o giuridica.
Le conclusioni
La decisione ribadisce che, in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della gravità del reato è insindacabile se supportata da una motivazione logica. Chiunque tenti di invocare la particolare tenuità deve scontrarsi con l’analisi rigorosa della propria condotta. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del rigore processuale contro i ricorsi privi di fondamento giuridico.
Quando si configura il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato si configura quando si offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio, in luogo pubblico e alla presenza di più persone.
È sempre possibile ottenere l’esclusione della punibilità per tenuità del fatto?
No, il giudice valuta il disvalore della condotta e l’intensità del dolo. Se il comportamento è ritenuto grave o intenzionalmente lesivo, la tenuità viene negata.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42544 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISTICCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me riguardo alla percepibilità dell’offesa in capo a più persone, ritenuta all’esito di un immune da manifeste incongruenze coerentemente ai tratti costitutivi della ipote contrastata dalla impugnazione ( che sul punto è limitata al solo capo di imputazione 341 bis cp), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilit 131 bis cp, puntualmente motivata facendo leva sul disvalore oggettivo della condot intensità del dolo, ritenuti non compatibili con la previsione normativa rivendicata con giudizio di merito che alla luce della motivazione adottata, non è censurabile in rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.