Oltraggio a pubblico ufficiale: la Cassazione sulla distinzione dei reati
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale mantiene la sua autonomia rispetto alla resistenza quando le condotte sono distinte e offendono beni giuridici differenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra queste fattispecie, rigettando il ricorso di un imputato che chiedeva l’assorbimento di un reato nell’altro.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, in primo luogo, che il giudice di merito non avesse considerato il reato di cui all’art. 341-bis c.p. (oltraggio) come assorbito in quello di cui all’art. 337 c.p. (resistenza). In secondo luogo, veniva contestata l’applicazione della recidiva, sostenendo una mancanza di motivazione circa l’effettiva pericolosità sociale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che il primo motivo di doglianza era meramente riproduttivo delle censure già sollevate in sede di appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una risposta logica e coerente, in linea con la giurisprudenza consolidata, spiegando perché le due condotte dovessero restare separate.
Per quanto riguarda la recidiva, la Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non ha saputo contrastare l’argomentazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato come il nuovo reato si aggiungesse a una serie di condotte criminose pregresse, delineando un profilo di pericolosità sociale che giustifica pienamente l’aggravante.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura dei motivi di ricorso. Quando un atto di impugnazione si limita a ripetere pedissequamente quanto già esaminato e respinto nei gradi precedenti, senza apportare nuovi elementi critici o evidenziare illogicità manifeste, il ricorso deve essere considerato inammissibile. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Inoltre, l’integrazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale richiede elementi specifici che, se presenti autonomamente rispetto alla violenza o minaccia tipica della resistenza, configurano un concorso di reati e non un assorbimento.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano la severità del sistema verso chi reitera condotte illecite contro l’autorità. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi puntualmente con le motivazioni delle sentenze di merito, evitando di riproporre tesi già ampiamente smentite senza nuovi supporti argomentativi.
Quando l’oltraggio a pubblico ufficiale è assorbito nella resistenza?
L’assorbimento avviene solo se l’offesa è una componente intrinseca della violenza o minaccia usata per resistere, altrimenti i due reati concorrono autonomamente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la definitività della condanna precedente, il pagamento delle spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Come incide la recidiva sulla pericolosità sociale?
La recidiva viene applicata quando il giudice accerta che i precedenti penali dell’imputato dimostrano una maggiore attitudine a delinquere e una persistente pericolosità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39918 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39918 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17625/23 Abbate
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e oltraggi pubblico ufficiale);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l’omesso assorbimento del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. in quello di resistenza è meramente riproduttivo delle cen svolte con l’atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza legittimità;
Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta c la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza recidiva là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a condotte criminos precedentemente poste in essere, con ciò indicando la pericolosità sociale dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023