Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1619 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Nizza Di Sicilia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 26 novembre 2021 dalla Corte di appello di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di fiducia di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina con la quale è stata confermata la condanna alla pena di mesi tre di reclusione, con il benefici della sospensione
condizionale, per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. Secondo la co ricostruzione delle due sentenze di merito l’imputato, fermato dai Carabinieri di di Sicilia a seguito di un’infrazione del codice della strada, offendeva l’on prestigio degli operanti, che stavano procedendo alla contestazione, dicendo ” non vi darò più pace.. tu dove vedi e dove non vedi., ve ne dovete andare. strappando dalle mani di uno degli operanti i documenti appena consegnati.
Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti ne strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione del termin comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. atteso che il decr citazione a giudizio è stato notificato all’imputato otto giorni prima dell’u tenutasi in forma non partecipata, impedendo, così, all’imputato di esercitare diritto alla discussione orale.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 341-bis cod. pen. essend l’imputato limitato ad esercitare il suo diritto di critica rispetto all’operato d ufficiali.
Con il terzo motivo deduce il vizio di inadeguatezza, manifesta illogic contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova avendo la Co formato il proprio convincimento sulla base di generici elementi circostanzia omettendo di valutare il contenuto delle dichiarazioni dei testi a discarico che riferito di condotte irriguardose tenute dai pubblici ufficiali e, comunque, discussione dai toni accesi, ma mai offensivi, intercorsa tra l’imputato e gli o
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depos conclusioni scritte come in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Giova, innanzitutto, premettere che nella giurisprudenza di legittimità s emersi due orientamenti in merito alla qualificazione giuridica della nu conseguente al mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabi
dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; secondo un primo indirizzo tale violazione integra una nullità di ordine generale, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349); altro indirizzo ritiene, invece, che si tratta di una nullità relativa che va eccepita subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113).
Nel caso di specie, dall’esame degli atti cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale del motivo dedotto, risulta effettivamente la violazione del termine a comparire. Tuttavia, a prescindere dall’adesione all’una o all’altra delle soluzioni ermeneutiche sopra esposte, va rilevato che l’eccezione difensiva è tardiva in quanto dedotta per la prima volta in questa Sede. Dal COGNOME che il giudizio di appello è stato trattato con rito cartolare, stante l’assenza di un’istanza di discussione orale, anche aderendo al primo orientamento, più favorevole all’imputato, l’eccezione relativa alla violazione del termine a comparire doveva essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all’esercizio del diritto di dif da depositare cinque giorni prima dell’udienza (cfr. Sez. 5 , n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970).
3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di appello, generico ed aspecifico. Il ricorrente, infatti, senza confrontar criticamente con le argomentazioni della sentenza – che ha posto l’accento sull’insinuazione, concernente presunti favoritismi degli operanti, sottesa all’espressione “tu dove vedi e dove non vedi” e sul disprezzo manifestato con il gesto di strappare il documento dalle mani di uno dei due Carabinieri – si limita a invocare genericamente un esercizio del diritto di critica da parte del ricorrente rispett all’operato dei pubblici ufficiali. Va, al riguardo ribadito, che ai fini dell’esclusion reato di oltraggio, costituiscono lecita manifestazione del diritto di critica espressioni che siano immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere dal pubblico ufficiale; allorché, invece, come nel caso in esame, la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l’operato del pubblico agente ma sia indirizzata alla sua persona, con espressioni munite di vigore offensivo e idonee a sminuirne la dignità, non si vede più nei limiti consentiti di u dissenso scriminato (Sez. 6, n. 15871 del 16/03/2022, Vallino, Rv. 283147).
4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico.
La sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi, con le quali i ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha considerato inattendib dichiarazioni rese dai testi a discarico sia in ragione dei rapporti person l’imputato che, con riferimento al teste COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME bordo dell’auto co dall’imputato, in considerazione del contrasto tra la dovizia di particolari descrivere i presunti atteggiamenti violenti dei pubblici ufficiali e l’omissione invece, connotato la circostanza, particolarmente rilevante ai fini della valut della condotta ascritta, relativa alla contestazione della violazione del codic strada commessa dall’imputato, avendo il teste riferito che gli operanti ave redatto il verbale di contestazione. Tale ultima circostanza è stata valorizzat Corte territoriale per escludere l’attendibilità del teste COGNOME COGNOME COGNOME dalle dichiarazioni degli operanti, che hanno riferito di avere provveduto all contestazione orale in quanto il ricorrente iniziò ad aggredirli nel COGNOME in accingevano a redigere il verbale, che dalle risultanze probatorie non è emerso a formale atto di contestazione. Rileva, inoltre, il Collegio che, sulla base dell prospettazione del motivo di ricorso in merito al contenuto delle dichiarazioni dei a discarico, queste non sono, comunque, idonee ad influire, stante le consideraz già esposte nel precedente paragrafo in merito all’insussistenza nel caso in esa un legittimo esercizio del diritto di critica, sulla configurabilità del reato.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della c delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso se versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cos 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Prnidente