Oltraggio a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale tutela il prestigio e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, sanzionando chi offende l’onore di un ufficiale in servizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della difesa in sede di legittimità, sottolineando come la semplice riproposizione di argomenti già respinti nei gradi di merito porti inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Analisi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale
L’ordinamento prevede sanzioni specifiche per chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio. Nel caso in esame, il ricorrente cercava di contestare la configurabilità del reato e di invocare la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo di essere stato già giudicato per i medesimi fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che tali censure erano già state correttamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche solide.
Inammissibilità e oltraggio a pubblico ufficiale
Un punto centrale della decisione riguarda l’applicabilità del terzo comma dell’art. 341 bis c.p., che prevede l’estinzione del reato qualora l’imputato, prima del giudizio, abbia risarcito interamente il danno. Il ricorrente aveva inviato delle lettere di scuse, ritenendole sufficienti per beneficiare di tale esimente. La Cassazione ha però chiarito che tale richiesta era manifestamente inconferente, sia perché non era stata presentata correttamente in sede di appello, sia perché la semplice lettera di scuse non soddisfa i requisiti riparatori previsti dalla norma.
Il ruolo della Cassa delle Ammende
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il sistema giudiziario prevede una sanzione pecuniaria accessoria. Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa misura serve a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario e la presentazione di ricorsi privi di fondamento giuridico o meramente dilatori.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso devono riguardare vizi specifici della sentenza impugnata e non possono limitarsi a una replica delle difese già esposte e respinte in appello. Nel caso di specie, le doglianze relative alla configurabilità del reato e al principio del ne bis in idem sono state ritenute aspecifiche. Inoltre, la questione relativa alle scuse formali è stata giudicata tardiva e non pertinente rispetto al dettato normativo dell’art. 341 bis c.p., che richiede una condotta riparatoria ben più complessa del semplice invio di una missiva.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce l’importanza di una strategia difensiva che rispetti rigorosamente i requisiti di specificità richiesti per l’accesso alla Suprema Corte. Il tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, riproponendo questioni di fatto già risolte, espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie. La corretta interpretazione delle cause di estinzione del reato, come quella legata al risarcimento nell’oltraggio, rimane un pilastro fondamentale per evitare condanne definitive e aggravi economici derivanti dalla soccombenza processuale.
Cosa succede se si ripropongono in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Una lettera di scuse estingue sempre il reato di oltraggio?
No, l’estinzione richiede il risarcimento integrale del danno e deve seguire le modalità specifiche previste dall’articolo 341 bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42549 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla r violazione del principio del ne bis in idem sia in ordine alla configurabilità dell’ipotesi di cui al capo b) della rubrica mentre la rivendicata applicabilità del terzo comma dell’art 341 cp, peraltro non espressamente prospettata con l’appello, è comunque manifestamente inconferente ( perché unicamente correlata alla lettere di scuse inviata dal ricorrente)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.