Oltraggio a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che richiede presupposti precisi. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui è possibile impugnare una condanna, sottolineando l’importanza di motivazioni concrete e non meramente riproduttive di quanto già discusso nei gradi precedenti.
I fatti relativi all’oltraggio a pubblico ufficiale
La vicenda riguarda un cittadino condannato in appello per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando due aspetti principali: la mancata esecuzione di una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e di volere e l’assenza del requisito della pubblicità, ovvero la presenza di più persone al momento del fatto. Tali elementi sono fondamentali per la configurazione della fattispecie criminosa, ma la loro contestazione deve seguire regole rigorose.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che le doglianze presentate erano carenti di specificità. In particolare, la richiesta di perizia non era supportata da elementi concreti, mentre la contestazione sulla presenza di testimoni riguardava valutazioni di merito che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La Corte ha dunque confermato la sentenza di secondo grado, evidenziando la correttezza dell’iter logico seguito dai giudici territoriali.
Oltraggio a pubblico ufficiale e prova del reato
Per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la legge richiede che l’offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. La Corte ha confermato che, se il giudice di merito ha motivato logicamente la sussistenza di tali elementi, la Cassazione non può intervenire per offrire una lettura alternativa dei fatti. La prova della presenza di terzi è un accertamento fattuale insindacabile se privo di vizi logici manifesti.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il primo motivo di ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti. La perizia psichiatrica non può essere pretesa sulla base di semplici asserzioni, ma richiede l’indicazione di fatti specifici che facciano dubitare della sanità mentale dell’imputato al momento del fatto. Riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha ribadito che le questioni di fatto, come il numero di persone presenti, spettano esclusivamente al giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché la sede di legittimità non è un terzo grado di merito.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche. L’imputato è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro verso la Cassa delle Ammende. Questa pronuncia evidenzia come, nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la strategia difensiva debba concentrarsi su elementi di diritto solidi e non su tentativi di riaprire il dibattimento sui fatti in sede di legittimità. Risulta essenziale allegare prove specifiche qualora si intenda contestare la capacità di intendere e volere o la dinamica dell’evento.
Quando è necessaria una perizia psichiatrica nel processo penale?
La perizia non è automatica e richiede l’allegazione di elementi specifici e concreti che facciano dubitare della capacità di intendere e di volere dell’imputato.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione valuta solo la legittimità della decisione e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove o i fatti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51026 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51026 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAUSA NOME NOME a ALTOFONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28407/23 CAUSA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico al mancato espletamento di perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando che non sono stati dedotti elementi specifici e concreti dai quali desumere la diminuita capacità dell’imputato, al di là di mere asserzioni;
Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023