Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3755 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con la memoria del 12/12/2023.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, a seguito di annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in composizione monocratica, del 04/10/2021, nei confronti di COGNOME NOME per il reato allo stesso ascritto (art. 341-bis cod. pen.).
Il COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 341-bis cod.pen., nonché vizio della motivazione in ogni sua forma perché mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica, quanto al profilo della presenza di più persone; i carabinieri presenti nella stanza del Sindaco non si potevano ritenere in concreto estranei alla pubblica amministrazione, essendo da ritenere direttamente coinvolti negli accertamenti in corso a seguito della chiamata del COGNOME. Dunque la presenza degli stessi nella stanza del sindaco era chiaramente dovuta a motivi di ufficio; i predetti hanno assistito alla offesa nell’esercizio e svolgimento delle loro funzioni; non si può condividere la conclusione della Corte di appello secondo la quale gli stessi non stessero concorrendo alla medesima attività amministrativa del Sindaco.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e manifestamente infondato. La Corte di appello ha osservato, con motivazione logica ed argomentata, le direttive ermeneutiche contenute nella sentenza di annullamento, ricostruendo puntualmente dinamica e contesto nell’ambito del quale maturava la condotta imputata. La Corte di appello ha difatti puntualmente ricostruito il profilo relativo alla presenza di più persone, chiarendo ruolo, funzione e portata della presenza sia dei militari che del vice sindaco (pag. 3 e seg.). Di fatto il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, proponendo una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), atteso il richiamo della Corte di appello a dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente, con particolare riferimento al ruolo e funzione svolti nella occasione dai militari dell’arma RAGIONE_SOCIALE e dal vicesindaco.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammend
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2023.