Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe !a Corte di appello di Bari, parzialmente riformando quella appellata pronunziata da! Giudice per l’udienza preliminare di Bari, ha assolto NOME COGNOME dall’imputazione di cui a! capo a) della rubrica ( per condotte sanzEoriate al SE-2rrcii delLai .t. 75 del d.lgs. n 159 del 2011) mentre ha confermato i! giudizio di responsabilità legato al capo b),
4a segnatamente riferito all’oltraggio ex art. 341-bis, comma 1, cod. pen. realizzato proferendo in direzione di due componenti della Polizia di Stato le parole ” ma tu vedi sti sbirri trimoni” mentre compivano un attività d’ufficio, in luogo aperto al pubblico e in presenza di più persone.
Per l’effetto è stata rideterminata la pena irrogata in primo grado.
Interpone ricorso la difesa dell’imputato e lamenta violazione di legge e difetto(assoltMdi motivazione in relazione ai presupposti costitutivi dell’oltraggio, avendo la Corte del merito omesso di argomentare sul luogo di realizzazione della condotta, sulla presenza di più persone al momento della pronunzia della frase assertivamente offensiva, sulla effettiva capacità offensiva di tale frase con riguardo all’onore e al prestigio del soggetto qualificato.
Con il secondo motivo la difesa, facendo leva sul tenore della sentenza n. 156 del 2020 della Corte Costituzionale, implicitamente evocato, sollecita l’applicazione al caso di specie dell’art. 131 bis cod. pen., anche alla luce della distanza temporale dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per ;e ragioni di seguito precisate.
La lettura delle due, conformi, decisioni di merito rende evidente, alla luce della situazione in fatto ricostruita nei citati provvedimenti, la manifesta infondatezza delle doglianze dirette a negare la sussistenza dei costituti anche soggettivi dell’oltraggio contestato al ricorrente.
Le frasi riportate nel capo di imputazione, dall’incontrovertibile carattere dispregiativo e offensivo (avuto riguardo in particolare al termine dialettale “trimoni”, che nella sua accezione dialettale vale a rimarcare la particolare stupidità del soggetto interessato), sono state proferite dal ricorrente in direzione dei soggetti qualificati all’interno dello stadio comunale di Bitonto (presso il quale era in corso una partita di calcio della squadra locale), in presenza di numerose persone (che non diversamente dall’imputato ivi si trovavano per assistere all’evento sportivo) e all’esito del controllo che il COGNOME (all’epoca dei fatti sottoposto a misura di prevenzione personale) ebbe a subire nell’occasione da parte dei poliziotti destinatari dell’insulto, in particolare mentre lo stesso s allontanava dalla struttura su sollecitazione degli stessi operanti, particolarmente I irretitoi da tale iniziativa.
In ragione di tanto non possono mettersi in dubbio gli estremi del reato contestato, considerata la valenza obiettivamente denigratoria della frase, tale da ledere cumulativamente l’onore e i! prestigio dei pubblici ufficiali presi di mira dal ricorrente, nonchè l’immediata correlazione della stessa alla attività d’ufficio svolta nell’occasione dai soggetti che ne sono stati destinatari, la certa consapevolezza
del ruolo di quest’ultimi in capo all’imputato ( a tacer d’altro proprio per il controll che ha determinato l’irritazione dello stesso) e l’ovvia pubblicità del fatto, sia in termini di percepibilità della denigrazione da parte di più di due persone sia in relazione al luogo di esecuzione della stessa (considerati il contesto di riferimento e l’evento che ivi si svolgeva).
Altrettanto inconferente, oltre che di non immediata intellegibilità, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.
Giova rimarcare che al momento del fatto, l’oltraggio non prevedeva un minimo edittale, introdotto con il d.l. n. 53 del 2019 e cioè con lo stesso intervento normativo che ha escluso in radice il reato in questione da quelli per i quali può ritenersi applicabile la causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cod. pen.,
Esclusa la possibilità di estendere anche alla regiudicanda l’attuale profilo (radicalmente) ostativo, non può che rimarcarsi che, considerato i! tenore del trattamento edittale sancito per l’oltraggio vigente all’epoca dei fatti, nulla impediva al ricorrente di sollecitare l’applicazione della detta causa di non punibilità: la fattispecie in questione, infatti, seppur priva di indicazione specifica nel minino, prevedeva un massimo attestato al di sotto della soglia ultima considerata dalia citata disposizione (tre ann; di reclusione rispetto ai cinque ostativi), così da risultare certamente compatibili con la rivendicata causa di non punibilità.
Vale rimarcare, infatti, che !a sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale, alla quale il ricorso mostra di fare implicito riferimento, nell’ampliare il perimetro di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., ha riguardato i reati privi di un minimo edittale indicato espressamente ma puniti nel massimo oltre i cinque anni: non comprendeva, dunque, l’ipotesi di reato avvinta dalla odierna regiudicanda, considerati i riferimenti edittali che la caratterizzavano all’epoca della condotta, rispetto alla quale, dunque, ben poteva trovare applicazione l’indicata causa di non punibilità, nel tenore previgente alle modifiche apportate con il dl. n. 53 del 2019, anche precedentemente all’intervento addittivo apportato dal Giudice delle legai.
Da qui la inammissibilità del secondo motivo di ricorso perché sollecita tardivamente, solo in sede di legittimità, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen., rimasta estranea ai motivi di appello seppur già vigente all’epoca dei relativo gravame di merito ( ex multis, Sez. 5^ , n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022 Rv. 282773).
4.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui alVart 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini definiti dal dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore della cassa delle
Così deciso il 26/10/2022.