Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 27/04/1967
avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d’appello di Firenze letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. NOME COGNOME che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 ottobre 2019 dal Tribunale di Arezzo, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali e rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 341- bis e 635 cod. pen. in mesi otto di reclusione, applicato l’aumento per la recidiva contestata e per la ritenuta continuazione e operata diminuente per il rito.
Ne chiede l’annullamento per tre motivi di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 341-bis cod. pen. e il travisamento delle risultanze istruttorie nonché plurimi vizi della motivazione per avere la Corte di appello reso una motivazione apparente, apodittica e in contrasto con le risultanze processuali. In particolare, si deduce che la Corte di appello ha utilizzato segmenti di condotta non riferibili alla condotta contestata, tenuta negli uffici della Questura, sicché il riferimento alla presenza di civili all’interno dell’abitazione è inconferente. Segnala che dall’annotazione di servizio del 3 agosto 2017 risulta che i civili erano presenti solo al momento in cui il ricorrente lasciò la Questura con conseguente insussistenza del delitto di oltraggio per mancanza del requisito della presenza di più persone diverse dagli operanti.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata.
La Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare acriticamente i precedenti dell’imputato, senza tener conto della loro risalenza e della circostanza che l’ultima condanna a pena detentiva, compresa nel provvedimento di cumulo del 20 ottobre 2014 è stata dichiarata estinta per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale con provvedimento del 12 gennaio 2017 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Deduce che, espunte le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, residuano solo precedenti estremamente risalenti, inidonei a fondare il giudizio di maggiore pericolosità espresso in sentenza.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen. La Corte di appello ha escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva breve non essendo prevedibile l’adempimento delle prescrizioni imposte, come desumibile dal mancato pagamento delle pene pecuniarie irrogate con alcune sentenze, ma l’affermazione è smentita dalla documentazione prodotta e la motivazione è erronea e illogica, non sussistendo presupposti ostativi né oggettivi né soggettivi.
Con conclusioni scritte il difensore ha ribadito i motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.1. È fondato il primo motivo con il quale si denuncia l’insussistenza del reato di oltraggio per mancanza della presenza di più persone nel momento in cui furono pronunciate le espressioni offensive riportate nel capo di imputazione.
Ai fini della integrazione del reato di oltraggio previsto dall’art. 341-bis cod. pen., è necessario che l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale si svolga alla presenza di almeno due persone e, a tale fine, è indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all’autorevolezza della Pubblica Amministrazione (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, COGNOME, Rv. 282999).
Di tale principio non ha fatto corretta applicazione la Corte di appello.
Precisato, infatti, che la contestazione ha ad oggetto solo la seconda fase dell’azione, avvenuta negli uffici della Questura ove il ricorrente fu condotto dopo la perquisizione eseguita presso l’abitazione e dove nuovamente offese gli operanti con le espressioni ingiuriose riportate nel capo di imputazione, la censura difensiva non risulta superata dall’affermazione contenuta in sentenza circa la presenza, quantomeno nella fase di rilascio del ricorrente, della compagna e della figlia oltre al soggetto con il quale era stato controllato.
La genericità del dato non rileva ai fini richiesti, non essendo sufficiente la presenza e l’identificazione delle persone indicate presso gli uffici, occorrendo per l’integrazione del reato e l’effettiva lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice che le espressioni ingiuriose siano pronunciate in presenza di persone diverse dai pubblici ufficiali destinatari dell’aggressione verbale e reattiva dell’agente.
Ne deriva l’insussistenza del reato di oltraggio e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, per l’originaria genericità del motivo di appello, con il quale la difesa si limitava a censurare il diniego delle attenuanti generiche e ad evidenziare che i precedenti erano tutti risalenti, affermando che “conseguentemente, male ha fatto il Tribunale di Arezzo a non disapplicare la recidiva e/o a concedere attenuanti generiche quantomeno equivalenti alla recidiva medesima” (pag. 8 atto di appello).
A fronte di tale aspecifico riferimento, la motivazione resa sul punto non è né generica né assertiva, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai numerosi precedenti dell’imputato, anche della stessa specie, ritenuti indicativi di persistente pericolosità e propensione a delinquere, giustificativa di aggravio sanzionatorio.
Anche l’ultimo motivo relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è infondato.
La motivazione non è illogica né incongrua, avendo i giudici respinto la richiesta per la prognosi negativa formulata, sia alla luce dei numerosi e gravi precedenti, che degli inadempimenti rilevati (pag.5-6 sentenza impugnata), quindi, con valutazione discrezionale, condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.
La valutazione non è censurabile anche alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318).
Come già detto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste; va, tuttavia, disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena, cui non può procedere direttamente questa Corte, stante l’eliminazione del reato più grave e la necessità di rimodulare la pena e i fattori di calcolo, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341 bis c.p. perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto. Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena.
Il consigliere COGNOME tnsore
Così deciso, 23 ottobre 2024