Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39625 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39625 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ESTERZILI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza di minacce, che la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dall’imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all’art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale dekdno essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presile te