Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46790 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46790 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Maglie il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 15 settembre 2020 del Tribunale di Lecce, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 e 341-bis cod. pen.
All’imputato era stato contestato di aver offeso l’onore e il prestigio di un appartenente alla Polizia di Stato, mentre quest’ultimo era in servizio d’ordine ad un incontro di calcio, rivolgendogli frasi oltraggiose.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, unitamente al suo assistito, denunciando i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alle doglianze di appello.
La difesa in particolare aveva chiesto con un motivo di appello la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche e in ordine alle argomentazioni difensive la Corte di appello non ha speso una parola, finendo la sentenza impugnata nell’incorrere nella mancanza di motivazione.
La Corte ha motivato in modo viziato anche con riferimento all’altra questione posta dall’appello del requisito della pubblicità: dal tenore delle deposizioni si evince che il teste COGNOME non ha recepito le frasi oltraggiose e che era intervenuto un solo poliziotto; che il pubblico presente era impegnato ad inveire contro la terna arbitrale e gli avversari così da non rendersi contro della condotta tenuta dal COGNOME.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi.
In primo luogo va osservato che la sentenza impugnata è stata emessa dopo il 30 dicembre 2022 e quindi in ordine ad essa è applicabile, come prevede l’art. 89 d. Igs. n. 150 del 2022, la novella dell’art. 581, comma 1-quater i cod. proc. pen., introdotta dal citato decreto legislativo, secondo cui il difensore dell’imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza deve depositare specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato dopo la sentenza impugnata.
Questa Corte ha già affermato che tale disposizione riguarda anche la proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023).
Nel caso in esame (l’imputato è stato assente in primo grado e non ha partecipato al grado di appello), il difensore p non ha depositato il suddetto mandato. Né può supplire a tale incombente, previsto dalla novella disposizione a -pena di inammissibilità del ricorso, la dichiarazione irrituale del difensore di impugnare la sentenza “unitamente” al suo assistito.
In tal caso infatti difetta la presenza, a corredo della impugnazione, della firma autenticata dell’imputato, che consenta di attribuire a quest’ultimo lo specifico mandato ad impugnare.
In ogni caso, anche ai fini della sanzione prevista al paragrafo 4, va rilevato che il ricorso è comunque inammissibile in relazione ai motivi proposti.
3.1. Quanto al primo punto di doglianza relativo alle attenuanti generiche, secondo un consolidato principio di diritto, è inammissibile, per · carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine”, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra tante, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).
Nel caso in esame il motivo di appello, che si assume non affrontato, aveva ad oggetto in via generale il carattere ostativo dei precedenti penali al riconoscimento delle attenuanti generiche e nello specifico la non significatività dei precedenti riportati precedeatj in quanto datati e di non particolare gravità.
Ebbene, in ordine al carattere non ostativo dei precedenti penali, si trattava di rilievo inammissibile in quanto manifestamente infondato, posto che essi costituiscono un pacifico parametro di valutazione a norma dell’art. 133 cod. pen.; mentre, quanto alla significatività dei precedenti riportati, il motivo di appello risultava del tutto disancoratoolla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva conferito ad essi rilevanza in ragione anche del loro carattere “specifico”. Aspetto sul quale il ricorrente nulla aveva osservato.
Va rammentato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
3.2. Anche il secondo rilievo è inammissibile, perché la condotta oggetto di contestazione è stata tenuta dall’imputato in luogo pubblico alla presenza di più persone (dato che neppure la difesa contesta), risultando irrilevante che le offese siano state effettivamente percepite dagli astanti.
Va rammentato che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità– costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazOne,
disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.RAGIONE_SOCIALE. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quell ordinarie (tra tante, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH /10/2023.