Oltraggio a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale continua a essere al centro di importanti pronunce giurisprudenziali che ne delineano i confini, specialmente per quanto riguarda l’offensività delle condotte tenute in luoghi pubblici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come la contestazione della valenza offensiva delle parole rivolte agli agenti non possa tradursi in un generico riesame dei fatti in sede di legittimità.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto all’interno di un esercizio pubblico, dove un cittadino aveva rivolto frasi irriguardose a soggetti qualificati come pubblici ufficiali. In particolare, l’imputato aveva utilizzato espressioni volte a sminuire la funzione degli agenti, definendoli in modo sarcastico e offensivo davanti a terzi. Dopo la condanna in primo grado e la conferma in Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le frasi proferite non avessero una reale portata offensiva.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto fermamente l’impugnazione. La Corte ha rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano, per un verso, una semplice riproduzione di censure già ampiamente vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazioni corrette e logiche. Per altro verso, la tesi secondo cui le espressioni usate non fossero offensive è stata giudicata manifestamente infondata, poiché il tenore delle parole era palesemente diretto a ledere il prestigio dei pubblici ufficiali presenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando il giudice di secondo grado ha già fornito una spiegazione giuridicamente ineccepibile sull’attribuibilità della condotta e sulla sua offensività, il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse lamentele senza evidenziare un reale vizio di legge. Nel caso specifico, l’utilizzo di termini irriguardosi in un contesto pubblico (un bar) integra pienamente la fattispecie incriminatrice, rendendo vano ogni tentativo di minimizzare l’accaduto.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che l’insistenza su tesi palesemente infondate comporta conseguenze gravose. Oltre alla conferma della condanna penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di valutare con estrema prudenza la fondatezza dei motivi di ricorso, specialmente quando la prova del reato appare cristallina già nei gradi precedenti.
Quali espressioni integrano il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Integrano il reato tutte le espressioni che offendono l’onore o il prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio, specialmente se proferite in presenza di più persone.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Si può contestare l’offensività delle parole in Cassazione?
Solo se si dimostra un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice di merito; non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle parole se la sentenza precedente è già ben motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 744 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 744 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tetto ii ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg sede di legittimità perché per un verso meramente riproduttivi di profili di censura ,3Ueguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ordine alla attribuibilità della condotta oltraggiosa anche al ricorrente) e per altr manifestamente infondati ( quanto alla asserita valenza non offensiva delle frasi proferit direzione dei soggetti qualificati innanzi al bar ” le RAGIONE_SOCIALE Signore”, aspetto non contrastat i – ,r i o,pe!lo e comunque immediatamente smentito dai relativo tenore delie stesse)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
flchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.