Oltraggio a pubblico ufficiale: i limiti della tenuità
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie complessa che richiede il bilanciamento tra la tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione e la libertà di espressione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce aspetti fondamentali riguardanti il requisito della pubblicità e l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’analisi dei fatti
La vicenda trae origine da una condotta offensiva rivolta a un pubblico ufficiale in un contesto pubblico. Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per aver leso l’onore e il prestigio del funzionario. La difesa ha impugnato la sentenza sostenendo che mancasse il requisito della pubblicità, poiché il terzo presente era originariamente un coindagato, e invocando l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per la presunta tenuità dell’offesa.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la validità della sentenza di appello, ritenendo che i motivi di ricorso fossero una mera replica di quanto già esaminato e correttamente respinto dai giudici di merito. La Cassazione ha ribadito che la presenza di un terzo, anche se inizialmente coinvolto nelle indagini ma estraneo allo specifico atto oltraggioso, è sufficiente a integrare il requisito della pubblicità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su tre pilastri giuridici. In primo luogo, il requisito della pubblicità della condotta è soddisfatto dalla percezione dell’offesa da parte di soggetti terzi rispetto al colpevole e alla vittima. Il fatto che il testimone fosse un coindagato non annulla la sua qualità di pubblico se non ha concorso nel reato specifico. In secondo luogo, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata giustificata dalla gravità oggettiva della condotta, valutata con logica dal giudice di merito. Infine, la determinazione della pena, superiore al minimo edittale, è stata ritenuta legittima in quanto supportata da una motivazione congrua sulle modalità del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che l’oltraggio a pubblico ufficiale non può essere facilmente derubricato a fatto di lieve entità quando le modalità dell’azione denotano una particolare intensità offensiva. La decisione conferma un orientamento rigoroso: la presenza di spettatori estranei all’azione delittuosa cristallizza la rilevanza penale della condotta, rendendo inammissibili difese basate su interpretazioni restrittive del concetto di pubblicità o su automatismi nell’applicazione della tenuità del fatto.
Quando si configura il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato richiede che l’offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di almeno due persone, oltre al pubblico ufficiale e al colpevole.
La presenza di un coindagato esclude il requisito della pubblicità?
No, se il soggetto presente non ha partecipato attivamente alla condotta oltraggiosa, la sua presenza è idonea a integrare il requisito della pubblicità richiesto dalla legge.
Si può evitare la condanna per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione dell’articolo 131-bis c.p. è esclusa se le modalità della condotta e l’offesa arrecata non sono considerate di lieve entità dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 737 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ietto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
trtenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al req della pubblicità della condotta oltraggiosa ( risultando coerentemente valorizzata la presenza COGNOME, non avendo questi concorso nel fatto contestato e a nulla rilevando che lo stesso fos originariamente coindagato nel medesimo procedimento), alla mancata applicazione dell’ad 131 bis cp ( argomentata in termini non manifestamente illogici quanto alla ritenuta non tenuit dell’offesa in ragione delle connotazioni oggettive della condotta), aila misura della pena irr avendo la Corte del merito adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha inteso discostar niHmO edittale):
riievato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co n -· -oc. peri.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.