Oltraggio a pubblico ufficiale: la Cassazione conferma il rigore
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte con una decisione che ribadisce l’importanza della condotta e della personalità del reo nella determinazione della pena. In questo caso, un cittadino ha tentato di impugnare la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Analisi del caso di oltraggio a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine da una condanna per offese rivolte a pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Il ricorrente ha basato la sua difesa su due pilastri principali: la presunta mancanza dell’elemento soggettivo (il dolo) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, non vi sarebbe stata la piena consapevolezza di offendere il prestigio dell’istituzione rappresentata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato ogni doglianza. Per quanto riguarda l’oltraggio a pubblico ufficiale, la Corte ha rilevato come i giudici di merito avessero già ampiamente dimostrato la sussistenza della volontà offensiva. Il ricorso è stato giudicato carente di nuovi elementi critici, limitandosi a riproporre tesi già ampiamente confutate nei precedenti gradi di giudizio.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un punto cruciale della sentenza riguarda le attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato che il giudice di merito può legittimamente negarle qualora emerga una particolare gravità dei fatti e una personalità del reo non positiva. In presenza di una motivazione logica e coerente da parte della Corte d’Appello, il sindacato di legittimità non può intervenire per modificare una valutazione di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura manifestamente infondata dei motivi di ricorso. In primo luogo, l’elemento soggettivo del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è stato ritenuto pienamente provato dai fatti accertati nel merito, rendendo la censura difensiva priva di pregio giuridico. In secondo luogo, la richiesta di attenuanti generiche è stata considerata una mera ripetizione di argomenti già esaminati. La Corte territoriale aveva infatti messo in risalto la gravità della condotta e l’assenza di elementi positivi nel profilo del ricorrente, giustificando così il trattamento sanzionatorio applicato senza alcuna violazione di legge.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi presentati senza fondamento giuridico. Questa sentenza sottolinea come la contestazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale richieda prove solide e non possa risolversi in una semplice critica generica alle valutazioni dei giudici di merito.
Cosa rischia chi offende un pubblico ufficiale in servizio?
Oltre alla condanna penale per oltraggio, il colpevole rischia il pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie aggiuntive se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle se ritiene il fatto particolarmente grave o se la personalità del colpevole non presenta elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena.
Si può contestare l’intenzione di offendere in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha motivato in modo illogico o contraddittorio la sussistenza del dolo, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45046 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di merito dato conto (pag. 7) della sussistenza del necessario elemento soggettivo in merito al delitto oltraggio contestato;
osservato che il secondo motivo con cui si censura la mancata conc:essione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla corte di appello che ha messo in risalto la particolare gravità dei fatti commessi e la non posit personalità del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.