Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51000 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51000 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORDIGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla presenza di più persone, attengono al fatto e sono incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4);
Ritenuto, quanto all’ultimo motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023