Oltraggio a pubblico ufficiale: la decisione della Cassazione
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è una fattispecie che mira a tutelare non solo l’individuo che riveste la carica, ma il prestigio stesso della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i limiti di questo reato, specialmente quando l’episodio si verifica in contesti chiusi come quello carcerario.
Il requisito della pluralità di persone
Perché possa configurarsi l’oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 341-bis del codice penale, è necessario che l’offesa avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e, soprattutto, alla presenza di più persone. Nel caso esaminato, la difesa sosteneva che tale requisito non fosse soddisfatto. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che la presenza di altri detenuti durante l’alterco è sufficiente a integrare la condizione richiesta dalla legge.
La norma intende infatti sanzionare l’offesa che può essere percepita da terzi, ledendo l’immagine della funzione pubblica. Non rileva, in questo senso, la natura ristretta del luogo se l’offesa è potenzialmente udibile da una pluralità di soggetti.
L’autonomia rispetto ad altri reati
Un altro aspetto rilevante trattato nella sentenza riguarda il rapporto tra l’oltraggio e il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il ricorrente aveva evidenziato come l’assoluzione per quest’ultimo reato dovesse influenzare anche la condanna per oltraggio. La Corte ha però chiarito che si tratta di condotte diverse: l’offesa al prestigio può sussistere anche se non vi è stata una minaccia fisica o una violenza volta a impedire l’atto d’ufficio.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dalla Suprema Corte si fondano sulla natura dei motivi di ricorso, giudicati generici e meramente riproduttivi di quanto già discusso nei gradi precedenti. I giudici hanno sottolineato come la sentenza di merito avesse già correttamente evidenziato la presenza di testimoni (altri detenuti) al momento dei fatti. Inoltre, la determinazione della sanzione è stata ritenuta corretta, in quanto il giudice di merito ha applicato le circostanze attenuanti generiche, irrogando una pena modesta che non necessita di ulteriori giustificazioni analitiche in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il provvedimento conferma che l’offesa rivolta a un operatore pubblico davanti a terzi, anche in carcere, costituisce una violazione penale piena. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, come conseguenza della proposizione di un ricorso privo di fondamento giuridico.
Cosa serve per essere condannati per oltraggio a pubblico ufficiale?
È necessaria un’offesa all’onore o al prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio, pronunciata in un luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di almeno due persone oltre ai soggetti coinvolti.
La presenza di altri detenuti conta per configurare l’oltraggio in carcere?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di altri detenuti soddisfa pienamente il requisito della presenza di più persone richiesto per il reato di oltraggio.
Si può contestare la misura della pena in Cassazione?
No, se la pena è stata determinata dal giudice di merito con criteri discrezionali ragionevoli e sono state già applicate le attenuanti generiche, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8056 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8056 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 104/Rg 27665
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe ch ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito, soprattutto con riferimento alla descrizione contenuta nella sentenza d primo grado (pag.2, cui ha rinviato quella di appello). In particolare, sull’effettiva pres di più persone, necessarie ai fini della configurazione dell’oltraggio, questa è stata fonda sull’essere avvenuto il fatto alla presenza di altri detenuti, non rilevando l’assoluzione p delitto di cui all’art. 336 cod. pen.;
ritenuto che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio sia del tutto generica quanto rientra nella piena discrezionalità del giudice provvedervi soprattutto a fron dell’avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di una pena assai modesta che non richiedeva alcuna motivazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/02/2026 –