Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45093 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45093 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione, in subordine, per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, e ne chiede l’annullamento per tre motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 420 bis, 420 quater, 178, 179, comma 1, 601 e 604, comma 5 bis, cod. proc. pen. per
omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio in appello e conseguente nullità del giudizio.
Deduce che il decreto di citazione per l’udienza del 9 dicembre 2022 era stato notificato all’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, che ha proposto ricorso, in quanto non reperito presso il domicilio dichiarato, indicato nell’intestazione della sentenza, ma non risultante dagli atti. Segnala, infatti, che dal verbale di udienza del 15 maggio 2019 risulta che il giudice monocratico aveva disposto la rinnovazione della citazione per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio; che l’atto era stato notificato all’imputato, detenuto per altra causa e tradotto all’udienza del 16 dicembre 2019, unica udienza alla quale aveva partecipato. Pertanto, in mancanza di un formale atto di dichiarazione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione in appello tentata presso un domicilio inesistente deve ritenersi omessa, essendo la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. residuale. Contesta nuovamente la dichiarazione di assenza, ribadendo l’eccezione formulata all’udienza del 9 dicembre 2022, in quanto la notifica della citazione a giudizio presso il difensore d’ufficio, in mancanza di rapporti professionali, non garantisce la conoscenza del processo da parte dell’imputato e censura la motivazione resa dalla Corte di appello che la esclude in forza di un presupposto inesistente.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. per omessa traduzione degli atti processuali, trattandosi di straniero che ne aveva diritto con conseguente violazione del diritto di difesa.
1.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla presenza di più persone, ritenuta indubbia in sentenza, ma non risultante dalla deposizione del teste COGNOME, travisata dalla Corte che addirittura afferma che le persone presenti al pronto soccorso avevano percepito le ingiurie rivolte ai militari intervenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, tuttavia, l’intervenuta prescrizione del reato preclude l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione formulata, risulta che, in mancanza di una dichiarazione di domicilio, il giudice di primo grado, a seguito del verificato stato di detenzione dell’imputato per altro titolo (v. certificato del NUMERO_DOCUMENTO del 16/09/2019), ne dispose la traduzione per l’udienza del 16 dicembre 2019 e, come attestato dal verbale di udienza, il COGNOME aveva partecipato al giudizio di primo grado ed era stato considerato presente (in quanto scarcerato nelle more) all’udienza del 29 giugno 2020, come risulta dall’intestazione della sentenza di primo grado, che ne indicava il luogo di
residenza, apparentemente coincidente con il domicilio dichiarato, risultante dal certificato del DAP del 16/09/2019 in atti, in quanto il numero civico era errato (INDIRIZZO anziché n.66).
Ne deriva che l’imputato aveva avuto conoscenza del processo e partecipato al giudizio di primo grado, ma il luogo di residenza, attestato dal certificato anagrafico in atti e riportato nell’intestazione della sentenza di primo grado- con numero civico errato-, è stato erroneamente ritenuto coincidente con il domicilio dichiarato, in realtà non riferibile al procedimento in oggetto. In dett luogo fu eseguita la notificazione della citazione in appello, il cui esito negativo giustificò la notificazione presso il difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che non può ritenersi regolare, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, perché fondata su un presupposto inesistente.
Tuttavia, come anticipato, pur essendo erronea la valutazione della Corte di appello in ordine alla dichiarazione di domicilio ed alla validità della notificazione, essendo il reato prescritto, la causa di estinzione del reato prevale sulla nullità eccepita. E’ infatti, consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento (Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di “evidenza”, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. come di seguito si dirà.
2. E’ manifestamente infondato il secondo motivo.
L’eccezione trova smentita in atti, in particolare, nel verbale di udienza del 16 dicembre 2019 allegato al ricorso, dal quale risulta che l’imputato dichiarò di comprendere sufficientemente la lingua italiana – analoga risultanza emerge dal verbale di notificazione del verbale di udienza del 15 maggio 2019-, partecipò al giudizio di primo grado e ha proposto impugnazione, sicché non emergono violazioni del diritto di difesa.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con il quale si contesta la mancanza di un elemento costitutivo del reato quale la presenza di più persone, ritenuto sussistente dalla Corte di appello, asseritannente in forza di un travisamento della prova.
Travisamento, invece, insussistente, attesa la conforme valutazione espressa dai giudici di merito in base alle dichiarazioni del teste, che ha dato atto della presenza di più persone nei locali del pronto soccorso, sanitari e degenti, quando l’imputato aveva dato in escandescenza e si era scagliato contro i militari intervenuti, pronunciando le espressioni ingiuriose riportate nell’imputazione e percepite dai presenti.
Ritenuta, peraltro, sufficiente la mera possibilità di percezione delle offese da parte dei presenti ad integrare il reato (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466), la valutazione dei giudici di merito è corretta.
Tuttavia, come anticipato, il reato è estinto per prescrizione, maturata il 28 marzo 2023, e va rilevata anche di ufficio, stante la infondatezza del primo motivo.
Conseguentemente, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, 4 ottobre 2023