Oltraggio a pubblico ufficiale: condanna definitiva per aggressione sul treno
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte con una decisione che chiarisce i confini della responsabilità penale in contesti di trasporto pubblico. Quando un diverbio con il personale di bordo travalica il semplice dissenso, sfociando in offese e intimidazioni, le conseguenze legali possono essere severe.
I fatti e il contesto del reato
La vicenda trae origine da un controllo di routine su un convoglio ferroviario. Un passeggero, trovato sprovvisto di regolare titolo di viaggio, ha reagito con aggressività nei confronti dell’operatore. La condotta non si è limitata a una resistenza passiva, ma si è concretizzata in un tentativo di fuga forzata, caratterizzato da un “addossamento” fisico volto a intimidire il pubblico ufficiale, accompagnato da espressioni ingiuriose e offensive.
La Corte d’Appello aveva già confermato la responsabilità penale del soggetto, basandosi sulle testimonianze univoche degli operanti che avevano riconosciuto l’imputato a pochi giorni dal fatto. Il ricorso in Cassazione ha tentato di contestare la natura violenta della condotta e la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, sostenendo una diversa interpretazione delle espressioni utilizzate.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato come i motivi di gravame fossero meramente riproduttivi di quanto già esaminato e correttamente respinto nei gradi precedenti. In particolare, è stata confermata la validità del riconoscimento dell’imputato e la natura non equivoca della sua azione intimidatoria.
Per quanto riguarda l’oltraggio a pubblico ufficiale, la sentenza ha confermato che il vagone di un treno in servizio costituisce un luogo aperto al pubblico. La presenza di almeno altri due passeggeri, testimoni delle offese, soddisfa pienamente il requisito della pluralità di persone richiesto dalla norma incriminatrice per la lesione del prestigio istituzionale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’impossibilità di procedere a una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità. Il ricorrente ha cercato di accreditare una lettura alternativa delle prove, operazione preclusa alla Cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. I giudici hanno evidenziato che l’azione di “addossamento” era funzionale a intimidire la persona offesa, rendendo irrilevante qualsiasi presunta equivocità lessicale delle frasi pronunciate, la cui natura offensiva è stata ritenuta palese e oggettiva.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento ribadiscono il rigore necessario nella tutela dei pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende chiude il caso, confermando che la presenza di testimoni in un luogo pubblico trasforma l’offesa verbale in un reato punibile. Questa sentenza funge da monito sulla rilevanza penale delle condotte tenute sui mezzi di trasporto pubblico, dove il personale esercita funzioni di controllo protette dall’ordinamento.
Quando si configura il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato scatta quando si offende l’onore di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio, in luogo pubblico e alla presenza di almeno due persone.
Il controllore del treno è considerato un pubblico ufficiale?
Sì, il personale ferroviario che svolge funzioni di controllo dei biglietti e polizia amministrativa riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Cosa rischia chi viene condannato per questo reato?
Oltre alla pena detentiva prevista dal codice penale, il condannato è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere sanzionato con il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49576 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49576 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censu adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla corretta riconducibilità d fatti al ricorrente, ha giudicato che sussistessero univoche verbalizzazioni da pa dell’operante che solo pochi giorni dopo ha provveduto a riconoscerlo per colui che con violenza e minaccia aveva tentato di sottrarsi al controllo e scendere, in assenza di idon titolo di viaggio, dal treno; quanto alla condotta violenta e minacciosa, ha spiegato come complessiva condotta, a prescindere da una certa equivocità dell’azione di “addossamento”, era funzionale ad intimidire la persona offesa anche in ragione delle – non certo equivoche espressioni utilizzate, escludendo la riduttiva lettura ipotizzata nei motivi di gravame; q alla condotta integrante la fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen., ha dato att presenza dei presupposti per la integrazione del reato quali il luogo aperto al pubblico vagone del treno, della presenza di almeno altre due persone (i passeggeri che viaggiavano insieme all’imputato) e la natura certamente offensiva delle frasi utilizzate che consentivano di ipotizzare i dubbi di natura lessicali prospettati nei motivi di gravame;
rilevato che per quel che concerne l’integrazione dei reati contestati il ricorrente tent accreditare una lettura alternativa e riduttiva delle risultanze probatorie ovviamente prec in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.