Oltraggio a pubblico ufficiale: la condanna per offese in carcere
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale assume connotati specifici quando viene consumato all’interno di un istituto penitenziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità penale per chi offende il prestigio degli operatori carcerari in luoghi comuni.
Il caso e la condotta contestata
Un detenuto è stato condannato per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose a un operatore penitenziario. Il fatto è avvenuto nella sala ricreativa dell’istituto, un ambiente considerato dalla giurisprudenza come luogo aperto al pubblico. L’imputato non si è limitato all’offesa verbale, ma ha ammesso di aver urlato intenzionalmente per farsi udire da tutti i presenti nella sezione, amplificando così la portata denigratoria del gesto.
La natura del luogo e la presenza di più persone
Per configurare l’oltraggio a pubblico ufficiale, l’art. 341-bis c.p. richiede che l’offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. La difesa ha tentato di contestare la natura della sala ricreativa, ma i giudici hanno confermato che tale spazio, essendo accessibile a una pluralità di soggetti (i detenuti della sezione), soddisfa pienamente il requisito normativo. L’urlo deliberato ha inoltre garantito la percezione dell’offesa da parte di terzi, integrando l’elemento del danno al prestigio istituzionale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno rilevato come i motivi proposti fossero una mera riproposizione di quanto già discusso e correttamente respinto in sede di appello. Oltre alla conferma della responsabilità penale, è stata ribadita l’impossibilità di accedere a benefici sostitutivi o esimenti a causa della personalità negativa del ricorrente e della gravità del comportamento tenuto.
Esclusione della particolare tenuità del fatto
Un punto centrale della decisione riguarda l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha chiarito che per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 77 del 2019, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità è preclusa in presenza di determinate condizioni. Nel caso di specie, la ripetizione della condotta offensiva nell’arco di poche ore e la recidiva contestata hanno reso impossibile considerare il fatto come di scarso rilievo penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta qualificazione giuridica del luogo del delitto e sulla valutazione della condotta soggettiva. La sala ricreativa carceraria è equiparata a un luogo aperto al pubblico poiché destinata all’uso collettivo di una comunità delimitata. La volontà del ricorrente di farsi sentire da tutta la sezione dimostra il dolo specifico di ledere l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale davanti a testimoni. Inoltre, la reiterazione del comportamento a breve distanza temporale evidenzia una spiccata capacità a delinquere che osta a qualsiasi riconoscimento di tenuità del fatto, confermando la congruità del trattamento sanzionatorio applicato nei gradi precedenti.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione blindano la condanna, sottolineando che il rispetto verso chi esercita funzioni pubbliche deve essere garantito anche e soprattutto negli ambienti di restrizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non solo per la carenza di nuovi elementi difensivi, ma per la palese evidenza della colpevolezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione che funge da deterrente contro l’instaurazione di gravami manifestamente infondati.
Una sala ricreativa in carcere è considerata luogo pubblico?
Sì, la giurisprudenza la qualifica come luogo aperto al pubblico poiché accessibile a una pluralità di persone, rendendo possibile il reato di oltraggio.
Si può evitare la condanna se il fatto è considerato lieve?
No, se il reato è commesso con modalità reiterate o se l’imputato è recidivo, la legge preclude l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5884 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME son inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza trisolvendosi nella riproposizione di motivi già dedotti in appello e disattesi con congrua e corretta motivazione sia quanto a natura di luogo aperto al pubblico della sala ricreativa dell’istituto penitenziario, sia in alla natura offensiva delle espressioni utilizzate, sia alla presenza di più persone, stante a l’ammissione del ricorrente di aver urlato per farsi sentire da tutta la sezione cos amplificarne la portata denigratoria e lesiva del prestigio dell’operante;
ritenuta l’inammissibilità anche degli altri due motivia fronte della corretta risposta in sentenza, ritenendo preclusa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. al reato di oltraggio commesso dopo l’entrata in vigore della legge n.77 del 2019 f nonché ostativa la ripetizione della condotta nell’arco di poche ore e ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, anche fronte della recidiva contestata e ritenuta, esclusa anche l’applicabilità di pene sostitutive, solo non richieste, ma neppure applicabili in ragione della personalità negativa dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
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