Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23212 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Torre Del Greco il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa in data 05.07.2023 dalla Corte di appello di Napoli,
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione al capo b) con rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza sopra indicata, confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 27.10.2021, con cui NOME veniva ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti e condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre spese processuali.
I
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all’art. 341 bis cod. pen. per avere la Corte di appel ritenuto configurabile il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale nonostante parole offensive non fossero state proferite alla presenza di più persone come ex lege richiesto.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, d decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
1.1. Per inquadrare correttamente la questione portata all’odierna attenzione di questo Collegio, va evidenziato che, nel caso di specie, la Corte d appello di Napoli- anche attraverso il richiamo recettizio alla trama motivazionale della decisione di primo grado – riteneva configurato il delitto di oltraggio pubblico ufficiale per avere l’NOME proferito all’indirizzo del Vic Sovrintendente NOME parole dal tenore offensivo alla presenza dell’amico, NOME COGNOME, e degli altri agenti di polizia, che unitamente all’COGNOME avevano preso parte all’attività di controllo sull’osservanza della normativa emergenzial anti- covid (pag. 4 della sentenza di primo grado «quando l’imputato inveiva contro il Vice Sovraíntendente COGNOME erano presenti sul posto anche COGNOME NOME e gli altri agenti di polizia indicati nell’informativa del 7.5.2020»).
1.2. Al proposito l’art. 341 bis, comma 1, cod. pen. richiede che l’offesa venga proferita in luogo pubblico e necessariamente alla presenza di “più persone”. Ora, ad avviso del Collegio, per definire l’ambito di applicazione della norma e delineare il concetto della “pluralità di persone”, non si può prescinder dalla ratio sottesa alla norma incriminatrice, che va individuata nella tutela e salvaguardia della reputazione dell’intera pubblica amministrazione piuttosto che del pubblico ufficiale uti singuli. L’offesa è, dunque, sussumibile nell’alveo normativo dell’art. 341 bis cod. pen. se attinga l’apprezzamento di sé del pubblico ufficiale nella dimensione funzionale e sociale, piuttosto che in quell esclusivamente personale.
In tale prospettiva, la tutela rafforzata di cui i pubblici ufficiali godono rispetto ai comuni cittadini presuppone che il requisito della pluralità di persone, alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa, possa essere integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia solo dai “civili”) ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente. Solo in tali condizioni può, infatti, crearsi il pericolo alla considerazione sociale e all’autorevolezza della pubblica amministrazione (ex multís Sez.6, n. 30136 del 09/06/2021; Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022 secondo cui «l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni»). La frase oltraggiosa deve, dunque, “raggiungere” persone estranee, sebbene non sia parimenti richiesta l’effettiva percezione dell’offesa. Il reato, infatti, potrà ritenersi integrato anche solo dalla mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti (così Sez.6, n. 29406 del 06 /06/2018, Ramondo, Rv. 273466).
1.3. I giudici di merito non hanno all’evidenza fatto buon governo dei suddetti principi di diritto. Hanno infatti ritenuto configurato il delitto di oltraggio ex art. 341 bis cod. pen. includendo tra “le persone presenti” oltre al quisque de populo, nel caso di specie l’amico dell’NOME, anche quegli stessi pubblici ufficiali, che, unitamente all’agente offeso, avevano preso parte all’intervento e all’attività di controllo nei confronti del ricorrente.
Sulla base delle esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di oltraggio perché il fatto non sussiste.
L’annullamento va disposto senza rinvio, potendo questa Corte rideterminare la pena complessivamente inflitta ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. non richiedendo detta attività valutazioni o esercizio di poteri discrezionali.
La Corte di appello di Napoli, nel confermare il trattamento sanzionatorio inflitto in prime cure, ha irrogato la pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione, considerando più grave il delitto di calunnia sub capo c) della rubrica, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, operando l’aumento per la continuazione in ragione di mesi tre di reclusione per ciascuno degli ulteriori tre reati (tra cui il delitto di oltraggio e la riduzione per la scelta del rito.
Pertanto, scomputata dal calcolo complessivo, la pena di mesi tre di reclusione irrogata per il reato satellite di oltraggio, la pena va rideterminata in complessivi anni uno e mesi quattro di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena detentiva in anni uno e mesi quatto di reclusione.
Il consigliere estensore
Così deciso il 22 maggio 2024
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