Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che tutela il prestigio e il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32450 del 2024, offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso presentato contro una condanna per tale reato, soprattutto quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione della gravità della condotta.
Il Contesto del Ricorso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione basando le proprie doglianze su due punti principali:
1. Censura sull’affermazione di responsabilità: Veniva contestata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava l’omessa applicazione dell’art. 131 bis c.p., che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare sia la sua colpevolezza sia la gravità del suo comportamento.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio cardine del suo ruolo. I motivi presentati erano, secondo i giudici, “tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”.
Questo aspetto è fondamentale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come un “terzo grado” di giudizio, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è un’attività estranea al sindacato di legittimità e conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Condanna per Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello fosse sorretta da un “apparato motivazionale” solido e corretto. Il giudice di merito aveva adeguatamente giustificato la condanna sotto ogni profilo.
Sulla Sussistenza del Reato
La Corte d’Appello aveva chiarito che le espressioni utilizzate dall’imputato erano inequivocabili “esternazioni di disistima e contumelia” nei confronti di un pubblico ufficiale impegnato nelle sue funzioni. Questo integra pienamente gli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Sulla Mancata Applicazione dell’Art. 131 bis c.p.
Anche la decisione di non concedere il beneficio della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente motivata. Il giudice di merito ha valorizzato due elementi ostativi:
* L’oggettiva gravità della condotta: Le modalità dell’azione sono state considerate non trascurabili.
* I precedenti penali del ricorrente: La presenza di un passato criminale ha inciso negativamente sulla valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato.
Questi due fattori, analizzati congiuntamente, hanno giustificato l’esclusione della causa di non punibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, tale esito comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o di motivazione e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere l’accertamento dei fatti, pena l’inammissibilità e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (una “rilettura delle fonti probatorie”), attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta a causa di due elementi specifici, correttamente valutati dal giudice di merito: l’oggettiva gravità della condotta oltraggiosa e i precedenti penali del ricorrente, che insieme indicavano un’offesa non trascurabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base alla decisione e all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che i motivi – con cui il ricorrente ha censurato sia l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 341 bis cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico sia l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. – sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
considerato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto sia degli elementi integrativi del reato, avendo evidenziato che le espressioni erano chiare esternazioni di disistima e contumelia nei confronti di un pubblico ufficiale, intento a svolgere atti del suo ufficio, sia di quelli ostativ riconoscimento del beneficio di cui all’art. 131 bis cod. pen. Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l’oggettiva gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024