Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può essere una mera riproposizione di argomenti già esaminati. Il caso riguardava una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale avvenuto in un aeroporto, e la decisione della Suprema Corte offre spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di appello e sulla configurazione del reato in luoghi pubblici.
I Fatti del Caso
I fatti si sono svolti nella sala di un aeroporto, un luogo per sua natura affollato. Durante le operazioni di sbarco, un soggetto proferiva parole offensive nei confronti di alcuni pubblici ufficiali. Secondo quanto ricostruito nei gradi di merito, le offese erano state pronunciate “a voce alta, ripetutamente ed in modo plateale”, garantendo così che fossero udite da più persone presenti nella sala.
L’imputato veniva condannato in primo grado e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), resistenza (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. Secondo i giudici, i motivi del ricorso erano “generici e meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato respinto
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su argomenti procedurali molto chiari. Il ricorso in sede di legittimità, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Nel caso specifico, la difesa aveva contestato la sussistenza dell’elemento della “presenza di più persone”, necessario per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato su questo punto, sottolineando che l’episodio si era verificato in una sala affollata di un aeroporto e che le frasi offensive erano state urlate in modo plateale, rendendole di fatto percepibili da terzi.
Il ricorso in Cassazione si limitava a riproporre questa stessa doglianza senza sollevare vizi di legittimità, come un’errata interpretazione della norma o una motivazione illogica da parte del giudice precedente. Un simile approccio trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del fatto, compito che non spetta alla Suprema Corte. Pertanto, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente solidi e focalizzati su reali questioni di diritto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. È necessario individuare specifici errori giuridici nella sentenza impugnata. In caso contrario, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Per quanto riguarda il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la pronuncia conferma che la sua configurabilità in luoghi aperti al pubblico, come un aeroporto, è strettamente legata alle concrete modalità dell’azione, come il tono di voce alto e il comportamento plateale, che rendono l’offesa percepibile da una pluralità di persone.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Quale elemento del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è stato confermato nel caso di specie?
È stato confermato l’elemento della pubblicità dell’offesa. I fatti si sono svolti in una sala affollata di un aeroporto e le parole offensive sono state pronunciate “a voce alta, ripetutamente ed in modo plateale”, rendendole quindi percepibili da più persone, come richiesto dall’art. 341-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 3/Rg 18387
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe c confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 341-bis, 337 e 582 cod. pen. ; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic giudice di merito (cfr pagg. 2 e ss della sentenza)in ordine alla presenza e/o percepibi delle offese da parte di più persone dal momento che i fatti si svolsero nella sala affo dell’aeroporto al momento dello sbarco e le parole offensive furono proferite «a voce alt ripetutamente ed in modo plateale »;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con l conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 novembre 2025 Il Consig re estensore COGNOME
Il Presidente