Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48257 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza l’ 11/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato al ricorso letta la chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN IFATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia inflitta dal Tribunale di Matera il 10 marzo 2021 nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per avere lo stesso usato espressioni offensive in danno dei Carabinieri COGNOME ed NOME che lo avevano fermato per un controllo, mentre era alla guida del proprio ciclomotore senza indossare il casco di protezione.
COGNOME ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce, con un unico motivo complesso, erronea applicazione dell’art. 341-bis cod. pen. e vizi di motivazione.
Sostiene la difesa che difetta, nella specie, l’elemento costitutivo della presenza di più persone, richiesto dalla norma incriminatrice.
Sul punto, pur a fronte di un appello analitico, la sentenza esibisce un corredo argomentativo inconsistente, limitandosi ad affermare che le plurime frasi, di tenore incontestabilmente offensivo, proferite dal ricorrente furono rivolte ai Carabinieri operanti in pubblica via e alla presenza del passeggero del ciclomotore dal medesimo condotto, che ebbe chiara e distinta percezione del loro contenuto..
Attesa l’indeterminatezza del riferimento all’essere avvenuti i fatti in pubblica via e non avendo rilevanza la presenza dei Carabinieri impegnati nella attività di servizio – in quanto a loro volta persone offese – la pluralità di persone richiesta in realtà non sussiste, atteso che la stessa Corte di merito ha ritenuto irrilevante la presenza del Carabiniere COGNOME, al momento libero dal servizio, perché intervenuto in una fase successiva ai fatti per cui è processo (tant’è che in dibattimento era stata revocata per superfluità l’ordinanza ammissiva della sua testimonianza).
Aggiunge la difesa che, durante l’istruttoria, il Carabiniere NOME, persona offesa, ha reso dichiarazioni ondivaghe, fino ad ammettere di non avere un ricordo preciso, e così pure il Brigadiere COGNOME. Entrambi si sono limitati ad affermare che in zona vi era un viavai di persone, per essere in atto la festa patronale, senza nulla specificare sulle condizioni di contesto.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso, in ragione della presenza sul posto sia del passeggero di COGNOME che del Carabiniere COGNOME, solo occasionalmente transitato in quel luogo.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina dettata dall’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, e successive modifiche, non essendo stata richiesta la trattazione orale da alcuna delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, in tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire all presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, posto che il requisito della pluralità risul integrato unicamente da persone che siano estranee alla Pubblica Amministrazione ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, COGNOME, Rv. 282999; Sez. 6, n. .30136 del 09/06/2021 COGNOME, Rv. 281838, quest’ultima con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto rivolte, le espressioni ingiuriose, ad un appartenente alle forze dell’ordine, dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell’esercizio delle medesime funzioni).
Ciò in quanto, ai fini della integrazione del delitto in esame è necessario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che l’offesa attinga «l’apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen., rafforzata ris a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell’intera Pubblica Amministrazione » (v., in termini, la sentenza COGNOME, sopra richiamata).
Altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondi, Rv. 273466) ha poi puntualizzato come l’accertamento del requisito debba essere rigoroso, e che solo in seguito, in ordine logico, dovrà valutarsi la possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti.
Tanto premesso, la motivazione della Corte di appello non ha fatto buon governo di tale principio di diritto e non ha dato riscontro ai puntuali rili difensivi.
La sentenza valuta in sostanza esaustiva del requisito numerico la circostanza che i fatti avvennero “in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
Si tratta di una inferenza assertiva, specie a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che, assai più diffusa nella ricostruzione del fatto, aveva ritenuto integrato il requisito della pluralità solo valorizzando la contestual presenza del Carabiniere COGNOME e del passeggero trasportato sul motociclo, COGNOME.
Quanto al primo, tuttavia, la sentenza dei Giudici di secondo grado non risponde ai motivi di appello, con i quali si era dedotto, allegando i verbali delle relative deposizioni, che né il Carabiniere NOME, né il Brigadiere COGNOME, persone offese, escussi come testi, avevano saputo precisare quando lo stesso, occasionalmente transitato sul posto, era intervenuto, evidenziandosi che i significativamente, latestimonianza di COGNOME era stata revocata per superfluità.
La sentenza impugnata non ha dunque dato conto del perché l’essere il fatto avvenuto “in pubblica via”, senza meglio precisare le condizioni di contesto se non nei termini, del tutto generici, che Si era “a ridosso” di una piazza al momento frequentata – debba ritenersi “ex se” dimostrativo della presenza di più persone; e non si sofferma neppure sulla percepibilità da parte di altri “civili” dell espressioni proferite, avuto riguardo alla circostanza che tale possibilità era stata, in primo grado, riferita esplicitamente al solo passeggero del motociclo, COGNOME.
In ordine alla possibilità di superare tali lacune della motivazione non vi è alcuna prospettiva, posto che, come documentato dalla difesa, l’istruttoria svolta è stata particolarmente diffusa su tali aspetti, di tal che non può che disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 19/09/2023