Oltraggio a Magistrato: Quando il Ricorso è Inammissibile
Il rispetto delle istituzioni giudiziarie è un pilastro fondamentale dello stato di diritto. Quando questo rispetto viene a mancare attraverso offese dirette, si configura il reato di oltraggio a magistrato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali per chi, dopo una condanna, presenta un ricorso generico e infondato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un procedimento in cui un imputato è stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 343 del codice penale, per aver offeso l’onore e il prestigio di un giudice durante un’udienza. La sua condotta è stata descritta come “reattiva e oppositiva”, al punto da spingerlo a chiedere al cancelliere di non verbalizzare le espressioni offensive proferite.
Contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità. Nel corso del procedimento, ha presentato anche una memoria per ribadire le proprie argomentazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Genericità e Infondatezza del Ricorso per oltraggio a magistrato
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su due principi cardine del diritto processuale penale: la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Secondo i giudici, il ricorso proposto era “meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione”. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi e specifici argomenti legali in grado di contestare efficacemente la logica della decisione della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse difese, già valutate e respinte.
La sentenza impugnata, infatti, aveva adeguatamente motivato la condanna, dando conto della condotta reattiva dell’imputato e della sua piena consapevolezza di aver superato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. La richiesta al cancelliere di non verbalizzare l’offesa è stata vista come un’ulteriore prova di tale consapevolezza. Poiché il ricorso non ha saputo attaccare in modo specifico e pertinente queste motivazioni, è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per questo motivo, i ricorsi devono contenere critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione precedente, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le conseguenze per il ricorrente sono significative: oltre alla conferma della condanna, scatta l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e tecnicamente fondati, evitando di intraprendere iniziative processuali destinate a un sicuro fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto si limitava a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte con adeguata motivazione nella sentenza precedente.
Quale reato è stato contestato all’imputato?
All’imputato è stato contestato il reato di oltraggio a un magistrato in udienza, previsto dall’articolo 343 del codice penale, per aver offeso l’onore e il prestigio del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ALCAMO il 23/10/1975
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, rib nella memoria, con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui 343 cod. pen’ è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazio che dà conto della condotta reattiva e oppositiva dell’imputato, consapevole di aver travalic i limiti al punto da sollecitare il cancelliere a non verbalizzare l’espressione offensiva giudice (pag.1-2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere est nsore
Il Fretkente