Oltraggio a magistrato: quando la critica diventa reato
L’oltraggio a magistrato rappresenta un confine delicato tra il diritto di critica e l’offesa alla funzione giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili che separano la contestazione di un provvedimento dall’attacco personale ai giudici.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto in sede giudiziaria, dove alcuni soggetti, insoddisfatti per l’esito di una decisione contraria alle loro aspettative, avevano rivolto espressioni gravemente offensive e minatorie nei confronti dei magistrati giudicanti. A seguito di tali condotte, i soggetti venivano condannati nei gradi di merito per i reati previsti dagli articoli 341-bis e 343 del codice penale.
Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando una presunta erronea valutazione del contesto e sostenendo che le loro espressioni fossero una generica contestazione della decisione piuttosto che un’offesa diretta alle persone dei magistrati.
La decisione della Cassazione sull’oltraggio a magistrato
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno rilevato come i motivi addotti fossero generici e finalizzati esclusivamente a ottenere una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. La Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avevano basato il proprio convincimento sulle testimonianze dei verbalizzanti e sulla ricostruzione oggettiva del contesto ambientale.
La distinzione tra critica e offesa
Un punto centrale della decisione riguarda la natura delle espressioni utilizzate. Per configurare l’oltraggio a magistrato, non è sufficiente una critica, anche aspra, al provvedimento. È necessario che le parole siano volte a offendere e minacciare la persona del magistrato in quanto tale, colpendo l’onore e il prestigio della funzione esercitata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’impossibilità di riesaminare il merito delle prove in sede di legittimità. La Corte d’appello aveva già correttamente valorizzato il contesto e il tenore letterale delle parole pronunciate, escludendo che si trattasse di una legittima, seppur accesa, critica giuridica. Al contrario, è emerso chiaramente l’intento deliberato di colpire i magistrati che avevano deliberato una decisione sgradita. La genericità dei motivi di ricorso ha ulteriormente confermato l’inammissibilità dell’impugnazione, portando alla condanna dei ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il rispetto per le istituzioni e per chi esercita la funzione giurisdizionale non può essere travalicato da reazioni emotive scomposte. L’oltraggio a magistrato rimane un presidio fondamentale per la tutela della dignità della giustizia. Chiunque intenda contestare una decisione giudiziaria deve farlo attraverso gli strumenti processuali consentiti, evitando attacchi personali che possono sfociare in gravi responsabilità penali. La decisione sottolinea inoltre il rigore della Cassazione nel filtrare ricorsi che tentano impropriamente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Quando la critica a una sentenza diventa oltraggio a magistrato?
Il reato si configura quando le espressioni non contestano genericamente il provvedimento, ma offendono o minacciano direttamente la persona del magistrato per colpirne l’onore.
Si possono contestare i fatti accertati in Cassazione?
No, il giudizio di legittimità non permette una rivalutazione dei fatti o delle prove, ma verifica solo la corretta applicazione delle norme di legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49113 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
NOME, nata a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Soveria Mannelli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di appello di Salerno
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 343 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanz – accertate attraverso la escussione dei verbalizzanti e ricostruzione del contesto in cui le frasi erano state rivolte ai magistrati – che la Corte di appello correttamente valutato per sussumerle nelle fattispecie di reato contestate. In
particolare, la Corte di merito ha valorizzato il contesto e le parole pronunciate per escludere che le espressioni oltraggiose e minatorie utilizzate fossero volte ad una generica contestazione della decisione, piuttosto che ad offendere e minacciare le persone dei magistrati che avevano deliberato una decisione contraria alle aspettative degli imputati, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e dei loro congiunti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023