Offese a Pubblico Ufficiale: La Cassazione Chiarisce i Requisiti del Luogo Pubblico
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 13236/2024, offre un’importante occasione per approfondire il tema delle offese a pubblico ufficiale. Con questa decisione, i giudici hanno ribadito e chiarito due concetti fondamentali: la nozione di “luogo pubblico” e il requisito della “presenza di più persone” affinché il reato si configuri. La sentenza sottolinea come non sia necessaria la prova che qualcuno abbia effettivamente sentito le offese, ma basta la semplice possibilità che ciò avvenga.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato era stato condannato per aver proferito frasi offensive nei confronti di alcuni pubblici ufficiali. La difesa ha tentato di contestare la configurabilità del reato sostenendo, in appello, delle argomentazioni che la Corte Suprema ha ritenuto generiche e meramente ripetitive, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
Il ricorrente contestava, in sostanza, la natura pubblica del luogo in cui erano state pronunciate le offese e la mancanza di prova sulla percezione delle stesse da parte di terzi. La Corte di Appello aveva già respinto tali doglianze, e la questione è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Offese a Pubblico Ufficiale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità del ricorso stesso, giudicandolo infondato e generico. La Corte ha ritenuto che le motivazioni della sentenza d’appello fossero congrue ed esaustive e che il ricorrente non avesse sollevato critiche pertinenti.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno confermato la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato due punti cruciali per comprendere il reato di offese a pubblico ufficiale in queste circostanze:
1. La Nozione di Luogo Pubblico: La Corte ha affermato che il luogo dove sono state pronunciate le offese deve essere considerato pubblico perché “aperto a un numero indeterminato di persone”. Questo criterio estende la definizione ben oltre i luoghi di proprietà dello Stato, includendo qualsiasi spazio accessibile a chiunque, anche solo in determinati orari.
2. La Percezione delle Offese: Il secondo punto, ancora più rilevante, riguarda la presenza di più persone. La Corte ha chiarito che, per la sussistenza del reato, è sufficiente che le offese siano state pronunciate alla presenza di almeno due persone. Non è necessaria né l’identificazione di queste persone, né la prova che abbiano effettivamente udito e compreso le frasi offensive. È sufficiente la “mera possibilità di percezione” da parte dei presenti. Questo principio, già consolidato in giurisprudenza (citando la sentenza n. 29406/2018), mira a tutelare il prestigio della pubblica amministrazione, che viene leso dalla semplice potenzialità che l’offesa sia ascoltata da terzi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un orientamento giuridico consolidato, con importanti implicazioni pratiche. Per i cittadini, essa rappresenta un monito sulla gravità delle espressioni offensive rivolte a pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, anche se si pensa che nessuno stia ascoltando. La semplice presenza di altre persone in un luogo aperto al pubblico rende l’azione potenzialmente perseguibile.
Per gli operatori del diritto, la sentenza conferma che la prova del reato non richiede un’indagine complessa sull’effettiva percezione delle offese da parte dei testimoni, semplificando l’accertamento della responsabilità penale. In definitiva, la tutela del decoro e del prestigio della funzione pubblica prevale sulla necessità di dimostrare un danno concreto all’udito di terze persone.
Quando un luogo può essere considerato “pubblico” ai fini del reato di offesa a pubblico ufficiale?
Un luogo è considerato pubblico quando è aperto a un numero indeterminato di persone, indipendentemente dalla sua proprietà.
Perché il reato si configuri, è necessario che altre persone abbiano effettivamente sentito le frasi offensive?
No, non è necessaria né l’identificazione delle persone presenti né la prova dell’effettiva percezione delle offese. Secondo la Corte, è sufficiente la mera possibilità che le offese potessero essere percepite dai presenti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo del ricorso;
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esausti con la quale il ricorso non si confronta (paragrafo n. 4.1. della sentenza).
I giudici hanno correttamente dato atto che:
-il luogo ove furono proferite le offese deve ritenersi pubblico perché aperto a un nume indeterminato di persone;
-le offese furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di a due persone, non essendo necessaria né l’identificazione dei presenti né la effettiva percezio delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Se n. 29406 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 273466).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
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