Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41176 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, condanNOME nel doppio grado di merito per furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, così riqualificato il reato in grado di appello rispetto all’originaria contestazione di rapina, ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta.
1.1. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 175 cod. proc. pen. e 162ter cod. pen. per avere la Corte territoriale rigettato l’istanza di restituzione nel termine, presentata al fine di formulare un’offerta risarcitoria ai sensi dell’ art. 162ter cod. pen., pur avendo riqualificato il fatto, da rapina a furto procedibile a querela di parte; la richiesta di restituzione nel termine trovava ragione nel fatto che la riqualificazione era avvenuta in grado di appello.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l’offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente (Sez. 4, 640 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME Rosa, Rv. 285631, fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione ex se sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall’art. 162ter , comma 2, cod. pen. Nel medesimo senso, Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286654, in fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell’offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione
dell’appello e all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
É, pertanto, immune da censure la decisione della Corte territoriale laddove ha ritenuto che la difesa avrebbe dovuto formulare concretamente l’offerta riparatoria o risarcitoria, così da consentire alla stessa Corte di verificarne la congruità ed eventualmente dichiarare l’estinzione del reato. Tale offerta non è stata formulata neanche successivamente, per cui la doglianza deve ritenersi infondata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME