Offerta Risarcitoria Tardiva: Nessuna Estinzione per il Furto Aggravato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie: la tempestività. Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, una offerta risarcitoria tardiva non è sufficiente a salvare l’imputato da una condanna. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti di questo importante istituto giuridico.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda una donna condannata in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, del codice penale. Il furto era stato commesso nel 2015 all’interno di un esercizio commerciale, e l’aggravante contestata era quella di aver sottratto beni esposti alla pubblica fede.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua argomentazione principale sull’applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, che prevede l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie. Secondo la difesa, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), il furto aggravato per esposizione alla pubblica fede è diventato procedibile a querela di parte. Poiché l’imputata aveva risarcito il danno alla persona offesa, si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione del reato, nonostante la querela non fosse stata ritirata.
La Valutazione dell’Offerta Risarcitoria nei Gradi di Merito
La Corte d’Appello aveva già respinto questa richiesta, sottolineando un elemento cruciale: la tempistica. Il risarcimento del danno, infatti, era avvenuto solo il 4 gennaio 2023, in una fase molto avanzata del processo, ben dopo la sentenza di secondo grado. La Corte territoriale aveva ritenuto che tale offerta risarcitoria fosse tardiva e quindi inidonea a produrre l’effetto estintivo desiderato.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando l’Offerta Risarcitoria è Tardiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici d’appello e fornendo due importanti motivazioni.
1. La Tardività dell’Offerta
In primo luogo, la Suprema Corte ha condiviso il ragionamento sulla tardività. I giudici hanno evidenziato che, sebbene nei motivi d’appello la difesa avesse chiesto la riqualificazione del reato, non aveva formulato alcuna offerta riparatoria o risarcitoria in quella sede. La proposta è arrivata solo in un momento successivo, rendendola inefficace. La motivazione della Corte d’Appello, fondata sulla tardività, non contrasta quindi con i principi di diritto che regolano la materia. La condotta riparatoria, per essere efficace, deve intervenire in un tempo ragionevole, non quando il processo è ormai quasi concluso.
2. La Mancanza di Autosufficienza del Ricorso
In secondo luogo, la Cassazione ha rilevato un vizio procedurale nel ricorso stesso, definendolo non “autosufficiente”. Questo significa che l’atto presentato dalla difesa non conteneva tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere. Nello specifico, il ricorso non forniva alcuna informazione che consentisse di verificare se l’offerta risarcitoria fosse “congrua”, cioè adeguata a risarcire completamente il danno. La congruità è, insieme alla tempestività, un requisito fondamentale affinché l’offerta possa essere presa in considerazione dal giudice. Senza questi dati, la Corte non ha potuto nemmeno valutare in astratto se la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare l’offerta.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che l’estinzione del reato per condotte riparatorie non è un automatismo. L’imputato che intende avvalersi di questo beneficio deve agire con prontezza, presentando un’offerta risarcitoria che sia non solo tempestiva ma anche congrua. Attendere le fasi finali del processo per tentare di rimediare al danno commesso si rivela una strategia inefficace. Inoltre, il principio di autosufficienza del ricorso impone alla difesa di fornire alla Corte di Cassazione tutti gli elementi per una valutazione completa, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.
Un’offerta risarcitoria può estinguere il reato anche se presentata tardivamente nel corso del processo?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’offerta deve essere tempestiva. Un risarcimento effettuato molto tempo dopo il fatto e dopo la sentenza di appello è stato ritenuto tardivo e, quindi, inefficace ai fini dell’estinzione del reato prevista dall’art. 162-ter c.p.
Cosa significa che un ricorso per Cassazione non è ‘autosufficiente’?
Significa che l’atto di ricorso non contiene tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere sulla questione sollevata. Nel caso specifico, il ricorso non forniva elementi per valutare se l’importo offerto come risarcimento fosse congruo, ovvero adeguato a coprire il danno, rendendo impossibile per la Corte esaminare il merito della doglianza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: la motivazione della corte d’appello sulla tardività dell’offerta non era in contrasto con la legge, e il ricorso stesso era privo del requisito di autosufficienza, poiché non permetteva di verificare la congruità dell’offerta risarcitoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 2 febbraio 2023 dalla Corte di appello di L’Aquila, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pescara in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso all’interno di un esercizio commerciale il 16 febbraio 2015.
Con l’unico motivo la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla omessa applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. e rileva: che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il furto aggravato per l’esposizione dei beni alla pubblica fede è procedibile a querela di parte; che la COGNOME ha risarcito il danno alla persona offesa; che, pertanto, ancorché la querela sia stata presentata e non sia stata rimessa, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 162 ter cod. pen.; che la Corte territoriale ha disatteso tale richiesta con motivazione incongrua.
Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che la norma invocata non potesse essere applicata perché il risarcimento è intervenuto soltanto in data 4 gennaio 2023. Rilevato che, nei motivi di appello, la difesa aveva invocato l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. chiedendo la riqualificazione del reato in una fattispecie già allora procedibile a querela e tuttavia nelle more del giudizio di impugnazione, l’offerta riparatoria o risarcitori non era stata formulata, sicché la motivazione, fondata sulla tardività dell’offerta non contrasta con i principi di diritto che regolano la materia (Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631).
Rilevato, sotto diverso profilo, che il ricorso non è autosufficiente perché non consente a questa Corte di verificare se l’offerta risarcitoria avrebbe potuto essere in astratto valutata congrua e, quindi, se la Corte di appello avrebbe dovuto prenderla in considerazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigl/ert estensore
GLYPH
Il Prsidnte